23.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 344/36


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Conseil national de l'ordre des médecins/Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministre des Affaires sociales et de la Santé

(Causa C-492/12) (1)

(Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Libera prestazione di servizi - Direttiva 2005/36/CE - Riconoscimento delle qualifiche professionali - Professione di dentista - Specificità e distinzione rispetto alla professione di medico - Formazione comune)

2013/C 344/62

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Conseil national de l'ordre des médecins

Convenuti: Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministre des Affaires sociales et de la Santé

con l’intervento di: Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d'État (Francia) — Interpretazione dell’articolo 36 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255, pag. 22) — Specificità e distinzione della professione di dentista rispetto alla professione di medico — Ammissibilità di una normativa nazionale che prevede una formazione universitaria comune per gli studenti di medicina e odontoiatria — Ammissibilità di una normativa che conduce all’esercizio di una stessa specializzazione da parte di medici e dentisti

Dispositivo

1)

a)

La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, deve essere interpretata nel senso che non osta all’istituzione, da parte di uno Stato membro, di un ciclo di formazione specializzata, nei settori sia medico che odontoiatrico, la cui denominazione sia diversa da quelle elencate, con riferimento a tale Stato membro, all’allegato V della direttiva stessa. Tale formazione specializzata può essere aperta tanto a coloro che abbiano portato a termine soltanto una formazione di medico di base, quanto a coloro che abbiano portato a termine e ottenuto la convalida soltanto per gli studi nell’ambito della formazione di dentista di base.

b)

Spetta al giudice nazionale stabilire:

se la suddetta formazione specializzata, laddove non soddisfi i requisiti di cui agli articoli 24 e 34 della direttiva medesima con riferimento alle formazioni di medico e di dentista di base, non possa condurre al rilascio di un titolo di medico con formazione di base o di un titolo di dentista con formazione di base, e

se il titolo rilasciato a seguito del compimento della suddetta formazione specializzata non abiliti a esercitare la professione di medico o dentista di base per coloro che non siano in possesso del titolo, rispettivamente, di medico con formazione di base o di dentista con formazione di base.

2)

La direttiva 2005/36, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, deve essere interpretata nel senso che non osta al fatto che le materie rientranti nel settore medico facciano parte di una formazione specializzata nel settore odontoiatrico.


(1)  GU C 26 del 26.1.2013.