22.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 85/9


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 gennaio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — UAB «Juvelta»/VĮ «Lietuvos prabavimo rūmai»

(Causa C-481/12) (1)

(Libera circolazione delle merci - Articolo 34 TFUE - Restrizioni quantitative all’importazione - Misure di effetto equivalente - Commercializzazione di oggetti in metalli preziosi - Punzonatura - Requisiti imposti dalla normativa dello Stato membro d’importazione)

2014/C 85/14

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti

Ricorrente: UAB «Juvelta»

Convenuto: VĮ «Lietuvos prabavimo rūmai»,

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Interpretazione degli articoli 34 e 36 TFUE — Misure di effetto equivalente — Punzonatura di oggetti in metalli preziosi — Normativa nazionale che richiede l’apposizione sugli oggetti di una punzonatura determinata dall’ufficio indipendente autorizzato — Tutela dei consumatori — Divieto di commercializzazione degli oggetti recanti la punzonatura del paese di origine non conforme ai requisiti nazionali — Presenza di una punzonatura supplementare che fornisce le informazioni necessarie, ma non apposta dall’Ufficio indipendente autorizzato

Dispositivo

1)

L’articolo 34 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale, per poter essere commercializzati nel mercato di uno Stato membro, oggetti in metalli preziosi importati da un altro Stato membro, nel quale la loro commercializzazione è autorizzata e che sono stati marchiati con un punzone in conformità della normativa di tale secondo Stato membro, devono, quando le indicazioni relative al titolo di tali oggetti presenti su tale punzone non sono conformi alle prescrizioni della normativa del primo Stato membro, essere nuovamente marchiati, da un organismo di controllo indipendente autorizzato da quest’ultimo Stato membro, mediante un punzone che conferma che detti oggetti sono stati controllati e che indica il loro titolo conformemente alle citate prescrizioni.

2)

La circostanza che una marchiatura supplementare di oggetti in metalli preziosi importati, destinata a fornire indicazioni sul titolo di questi oggetti in una forma comprensibile per i consumatori dello Stato membro d’importazione, non sia stata apposta da un organismo di controllo indipendente autorizzato da uno Stato membro, non incide sulla risposta apportata alla prima questione, quando su tali oggetti sia stata preliminarmente apposta una punzonatura relativa al titolo da parte di un Ufficio del saggio dei metalli preziosi indipendente autorizzato dallo Stato membro d’esportazione e le indicazioni che tale marchiatura fornisce siano conformi a quelle che figurano in detta punzonatura.


(1)  GU C 9 del 12.1.2013.