22.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 52/18


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito) — Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd/Sanofi

(Causa C-443/12) (1)

(Medicinali per uso umano - Certificato protettivo complementare - Regolamento (CE) n. 469/2009 - Articolo 3 - Condizioni di rilascio di tale certificato - Immissioni in commercio successive di due medicinali contenenti, in tutto o in parte, lo stesso principio attivo - Composizione di principi attivi di cui uno è già stato commercializzato sotto forma di medicinale con principio attivo unico - Possibilità di ottenere più certificati a partire da uno stesso brevetto e da due autorizzazioni di immissione in commercio)

2014/C 52/30

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division)

Parti

Ricorrenti: Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd

Convenuta: Sanofi

Con l’intervento di: Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (Chancery Division) — Interpretazione dell’articolo 3, lettere a) e c), del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 152, pag.1) — Condizioni di rilascio del certificato protettivo complementare — Nozione di «prodotto protetto da un brevetto di base in vigore» — Criteri — Possibilità di rilasciare il certificato per ogni medicinale nel caso in cui il brevetto copra più medicinali

Dispositivo

In circostanze come quelle del procedimento principale, in cui, sul fondamento di un brevetto che protegge un principio attivo innovativo e di un’autorizzazione di immissione in commercio di un medicinale che lo contiene in quanto principio attivo unico, al titolare di tale brevetto è già stato rilasciato, per tale principio attivo, un certificato protettivo complementare che gli consente di opporsi all’impiego di detto principio attivo da solo o in combinazione con altri principi attivi, l’articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali, dev’essere interpretato nel senso che osta a che, sul fondamento del medesimo brevetto, ma di un’autorizzazione di immissione in commercio successiva di un medicinale diverso contenente detto principio attivo in composizione con un altro principio attivo che non è, in quanto tale, protetto da detto brevetto, al titolare di tale medesimo brevetto sia rilasciato un secondo certificato protettivo complementare avente ad oggetto tale composizione di principi attivi.


(1)  GU C 389 del 15.12.2012.