11.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 9/13


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Jan Sneller/DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV

(Causa C-442/12) (1)

(Assicurazione tutela giudiziaria - Direttiva 87/344/CEE - Articolo 4, paragrafo 1 - Libera scelta dell’avvocato da parte dell’assicurato - Clausola prevista nelle condizioni generali applicabili al contratto che garantisce assistenza giuridica in procedimenti giurisdizionali o amministrativi da parte di un dipendente dell’assicuratore - Spese relative all’assistenza giuridica da parte di un consulente giuridico esterno rimborsate unicamente in caso di necessità, valutata dall’assicuratore, di affidare la gestione del caso ad un consulente giuridico esterno)

2014/C 9/18

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Jan Sneller

Convenuta: DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Paesi-Bassi — Interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 87/344/CEE del Consiglio del 22 giugno 1987 recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'assicurazione tutela giudiziaria (GU L 185, pag. 77) — Libertà dell’assicurato di scegliere l’avvocato

Dispositivo

1)

L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 87/344/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1987, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’assicurazione tutela giudiziaria, deve essere interpretato nel senso che osta a che un assicuratore di tutela giudiziaria, il quale nei suoi contratti di assicurazione prevede che l’assistenza giuridica è in via di principio fornita dai suoi collaboratori, preveda altresì che i costi per l’assistenza giuridica di un avvocato o consulente giuridico liberamente scelto dall’assicurato potranno essere coperti unicamente se l’assicuratore ritiene che il caso debba essere gestito da un consulente giuridico esterno.

2)

L’obbligatorietà o meno, in base al diritto nazionale, dell’assistenza giuridica nel procedimento giurisdizionale o amministrativo di cui si tratti non incide sulla risposta fornita alla prima questione.


(1)  GU C 9 del 12.1.2013.