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10.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/7 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — ACI Adam BV e altri/Stichting de Thuiskopie, Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding
(Causa C-435/12) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Proprietà intellettuale - Diritti d’autore e diritti connessi - Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione - Direttiva 2001/29/CE - Articolo 5, paragrafi 2, lettera b), e 5 - Diritto di riproduzione - Eccezioni e limitazioni - Riproduzione per un uso privato - Carattere legale dell’origine della copia - Direttiva 2004/48/CE - Ambito di applicazione))
2014/C 175/08
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrenti: ACI Adam BV, Alpha International BV, AVC Nederland BV, B.A.S. Computers & Componenten BV, Despec BV, Dexxon Data Media and Storage BV, Fuji Magnetics Nederland, Imation Europe BV, Maxell Benelux BV, Philips Consumer Electronics BV, Sony Benelux BV, Verbatim GmbH
Convenute: Stichting de Thuiskopie, Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi — Interpretazione dell’articolo 5, paragrafi 2 e 5, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10) e dell’articolo 14 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45) — Diritto di riproduzione — Eccezioni e limitazioni — Rispetto dei diritti della proprietà intellettuale — Spese processuali — Ambito di applicazione
Dispositivo
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1) |
Il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, in combinato disposto con il paragrafo 5 di tale articolo, dev’essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che non fa distinzione tra la situazione in cui la fonte a partire dalla quale una riproduzione per uso privato è realizzata è legale e la situazione in cui tale fonte è illegale. |
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2) |
La direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, dev’essere interpretata nel senso che non è applicabile ad un procedimento, come quello principale, in cui i debitori dell’equo compenso chiedono al giudice del rinvio di statuire contro l’organizzazione incaricata della riscossione e della ripartizione di tale compenso tra i titolari dei diritti d’autore, che si oppone a tale domanda. |