5.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 135/5 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Grenoble — Francia) — Margaretha Bouanich/Direction départementale des finances publiques de la Drôme
(Causa C-375/12) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Articolo 63 TFUE - Libera circolazione dei capitali - Articolo 49 TFUE - Libertà di stabilimento - Imposta sul reddito delle persone fisiche - Meccanismo di fissazione del massimale delle imposte dirette in funzione dei redditi - Convenzione fiscale bilaterale diretta ad evitare la doppia imposizione - Tassazione dei dividendi distribuiti da una società stabilita in uno Stato membro diverso e già assoggettati a ritenuta alla fonte - Assenza di considerazione o considerazione parziale dell’imposta versata nello Stato membro diverso per il calcolo del massimale dell’imposta - Articolo 65 TFUE - Restrizione - Giustificazione))
2014/C 135/05
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal administratif de Grenoble
Parti
Ricorrente: Margaretha Bouanich
Convenuto: Direction départementale des finances publiques de la Drôme
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal administratif de Grenoble — Interpretazione degli articoli 49, 63 e 65 TFUE — Normativa nazionale in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche che fissa un massimale alle imposte dirette dovute da un contribuente — Meccanismo dello «scudo fiscale» — Convenzione fiscale bilaterale — Imposizione dei dividendi distribuiti da una società stabilita in un altro Stato membro e già assoggettati a una ritenuta alla fonte — Considerazione parziale delle somme trattenute alla fonte per il calcolo del massimale dell’imposta — Giustificazione di tale normativa in ragione della coerenza del sistema fiscale, della ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri o di qualsiasi altro motivo imperativo d’interesse generale
Dispositivo
Gli articoli 49 TFUE, 63 TFUE e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro in forza della quale, allorché un residente di tale Stato membro, azionista di una società stabilita in uno Stato membro diverso, percepisce dividendi tassati in entrambi gli Stati e la doppia imposizione è risolta mediante l’imputazione nello Stato di residenza di un credito d’imposta pari all’importo dell’imposta versata nello Stato della società distributrice, il meccanismo che fissa un massimale alle diverse imposte dirette corrispondente a una certa percentuale dei redditi percepiti nel corso di un anno non tiene conto dell’imposta versata nello Stato della società distributrice o ne tiene conto soltanto parzialmente.