24.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 421/2 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — «Valimar» OOD/Nachalnik na Mitnitsa Varna
(Causa C-374/12) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Dumping - Funi e cavi di ferro o d’acciaio originari della Federazione russa - Regolamento (CE) n. 384/96 - Articoli 2, paragrafi 8 e 9, e 11, paragrafi 2, 3, 9 e 10 - Riesame intermedio - Riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping - Validità del regolamento (CE) n. 1279/2007 - Determinazione del prezzo all’esportazione sulla base delle vendite a paesi terzi - Attendibilità dei prezzi all’esportazione - Presa in considerazione degli impegni sui prezzi - Mutamento di circostanze - Applicazione di un metodo diverso da quello utilizzato nel corso dell’inchiesta originaria))
2014/C 421/02
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Varhoven administrativen sad
Parti
Ricorrente:«Valimar» OOD
Convenuto: Nachalnik na Mitnitsa Varna
Dispositivo
Dall’esame delle questioni sollevate non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità del regolamento (CE) n. 1279/2007 del Consiglio, del 30 ottobre 2007, che impone un dazio antidumping definitivo su alcuni tipi di funi e di cavi di ferro o d’acciaio originari della Federazione russa e che abroga le misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di funi e di cavi di ferro o d’acciaio originari della Thailandia e della Turchia.