8.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 39/6


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 novembre 2013 — Consiglio dell’Unione europea/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran, Commissione europea

(Causa C-348/12 P) (1)

(Impugnazione - Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare - Misure rivolte contro l’industria del petrolio e del gas iraniano - Congelamento di fondi - Obbligo di motivazione - Obbligo di giustificare la fondatezza della misura)

2014/C 39/10

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e da R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agenti)

Altre parti nel procedimento: Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran (rappresentanti: F. Esclatine e S. Perrotet, avocats), Commissione europea (rappresentanti: M. Konstantinidis e E. Cujo, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 25 aprile 2012, Manufacturing Support & Procurement Kala Naft (T-509/10), con cui il Tribunale ha annullato, nella parte in cui riguardano la Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co. Téhéran, la decisione 2010/413/PESC del Consiglio del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che attua l’articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 195, pag. 25), la decisione del Consiglio 2010/644/PESC del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413 (GU L 281, pag. 81) il regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1) — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Elenco di persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei capitali — Errori di diritto — Ricevibilità — Qualità di organizzazione governativa dell’entità interessata — Invocabilità della protezione dei diritti fondamentali da parte di una tale organizzazione — Onere della prova.

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 25 aprile 2012, Manufacturing Support & Procurement Kala Naft/Consiglio (T-509/10), è annullata.

2)

Il ricorso di annullamento della Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran, è respinto.

3)

La Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran, è condannata a sopportare le spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea relative sia al procedimento di primo grado sia a quello di impugnazione.

4)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese tanto nell’ambito del procedimento di primo grado quanto in quello di impugnazione.


(1)  GU C 287 del 22.9.2012