3.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 225/38


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 13 giugno 2013 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-345/12) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2002/91/CE - Rendimento energetico nell’edilizia - Articoli 7, paragrafi 1 e 2, 9, 10 e 15, paragrafo 1 - Recepimento scorretto - Mancato recepimento entro il termine previsto - Direttiva 2010/31/UE - Articolo 29)

2013/C 225/64

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Montaguti e K. Hermann, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistito da A. De Stefano, avvocato dello Stato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi agli articoli 7, paragrafi 1 e 2, e 10, nonché 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia (GU L 1, pag. 65), letti in combinato disposto con l’articolo 29 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (GU L 153, pag. 13)

Dispositivo

1)

La Repubblica italiana, non avendo previsto l’obbligo di consegnare un attestato relativo al rendimento energetico in caso di vendita o di locazione di un immobile, conformemente agli articoli 7 e 10 della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell’edilizia, e avendo omesso di notificare alla Commissione europea le misure di recepimento dell’articolo 9 della direttiva 2002/91, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 7, paragrafi 1 e 2, e 10 di detta direttiva, nonché 15, paragrafo 1, della medesima, letti in combinato disposto con l’articolo 29 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 287 del 22.9.2012.