7.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 260/18


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 18 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Højesteret — Danimarca) — Metro Cash & Carry Danmark ApS/Skatteministeriet

(Causa C-315/12) (1)

(Accise - Direttiva 92/12/CEE - Articoli da 7 a 9 - Direttiva 2008/118/CE - Articoli da 32 a 34 - Circolazione intracomunitaria di prodotti soggetti ad accisa - Regolamento (CEE) n. 3649/92 - Articoli 1 e 4 - Documento di accompagnamento semplificato - Copia n. 1 - Attività di «cash & carry» - Prodotti immessi in consumo in uno Stato membro e detenuti a fini commerciali in un altro Stato membro o prodotti acquistati dai privati per proprio uso e trasportati dagli stessi - Bevande spiritose - Assenza di obbligo di verifica da parte del fornitore)

2013/C 260/30

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Højesteret

Parti

Ricorrente: Metro Cash & Carry Danmark ApS

Convenuta: Skatteministeriet

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Højesteret — Interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1), e dell’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9, pag. 12), nonché del regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione, del 17 dicembre 1992, sul documento di accompagnamento semplificato per la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa e immessi in consumo nello Stato membro di partenza (GU L 369, pag. 17) — Accise — Prodotti acquistati dai privati per proprio uso — Obbligo o meno per un’impresa in uno Stato membro di accertarsi che venga fornita la copia n. 1 del documento di accompagnamento semplificato al momento della vendita di alcolici nei negozi di detto Stato membro a cittadini di altri Stati membri che effettuano i loro acquisti presentando una tessera del negozio intestata a nome di imprese stabilite in altri Stati membri e qualora il detentore della tessera si faccia consegnare in loco le bevande alcoliche per trasportarle lui stesso nello Stato membro in cui risiede

Dispositivo

1)

Gli articoli da 7 a 9 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, come modificata dalla direttiva 92/108/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, nonché gli articoli 1 e 4 del regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione, del 17 dicembre 1992, sul documento di accompagnamento semplificato per la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa e immessi in consumo nello Stato membro di partenza, devono essere interpretati nel senso che essi non impongono ad un operatore economico come quello di cui al procedimento principale di verificare se gli acquirenti provenienti da altri Stati membri intendano importare i prodotti soggetti ad accisa in un altro Stato membro e, eventualmente, se tale importazione sia realizzata per uso privato o a fini commerciali.

2)

Gli articoli da 32 a 34 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, devono essere interpretati nel senso che essi non apportano modifiche sostanziali agli articoli da 7 a 9 della direttiva 92/12, come modificata dalla direttiva 92/108, tali da giustificare, in una fattispecie come quella di cui al procedimento principale, una diversa risposta alla prima questione.

3)

L’articolo 8 della direttiva 92/12, come modificata dalla direttiva 92/108, va interpretato nel senso che può ricomprendere l’acquisto di prodotti soggetti ad accisa in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale ove tali prodotti siano acquistati da privati per proprio uso e trasportati dagli stessi, ciò che le autorità nazionali competenti sono tenute a verificare caso per caso.


(1)  GU C 258 del 25.8.2012.