23.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 344/32


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Francia) — Confédération paysanne/Ministre de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche

(Causa C-298/12) (1)

(Agricoltura - Politica agricola comune - Regime di pagamento unico - Regolamento (CE) n. 1782/2003 - Calcolo dei diritti al pagamento - Fissazione dell’importo di riferimento - Periodo di riferimento - Articolo 40, paragrafi 1, 2 e 5 - Circostanze eccezionali - Agricoltori soggetti a impegni agroambientali ai sensi del regolamento (CEE) n. 2078/92 e del regolamento (CE) n. 1257/1999 - Determinazione del diritto alla rivalutazione dell’importo di riferimento - Principio del legittimo affidamento - Parità di trattamento tra agricoltori)

2013/C 344/54

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’État

Parti

Ricorrente: Confédération paysanne

Convenuto: Ministre de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d’État (Francia) — Interpretazione dell’articolo 40, paragrafi 1, 2 e 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1) — Aiuto al reddito degli agricoltori — Regime di pagamento unico — Fissazione dell’importo di riferimento — Periodo di riferimento — Incidenza di impegni agroambientali — Calcolo del diritto alla rivalutazione fondato non sulla diminuzione della produzione, ma sull’importo di aiuti riscosso durante un periodo di riferimento — Data limite della presa in considerazione di impegni agroambientali — Parità di trattamento fra gli agricoltori

Dispositivo

1)

L’articolo 40, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, come modificato dal regolamento (CE) n. 1009/2008 del Consiglio, del 9 ottobre 2008, dev’essere interpretato nel senso che qualunque agricoltore, per il solo fatto di essere stato soggetto, nel corso del periodo di riferimento, ad impegni agroambientali ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell’ambiente e con la cura dello spazio naturale, e (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, come modificato dal regolamento (CE) n. 2223/2004 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, può chiedere che il suo importo di riferimento sia calcolato sulla base dell’anno civile o degli anni civili del periodo di riferimento non soggetti ad impegni siffatti.

2)

L’articolo 40, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento n. 1782/2003, come modificato dal regolamento n. 1009/2008, dev’essere interpretato nel senso che qualunque agricoltore, per il solo fatto di essere stato soggetto, nel corso del periodo 1997-2002, ad impegni agroambientali ai sensi dei regolamenti n. 2078/92 e n. 1257/1999, come modificato dal regolamento n. 2223/2004, può chiedere che il suo importo di riferimento sia calcolato sulla base di criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, circostanza che il giudice del rinvio dovrà accertare.


(1)  GU C 273 dell’8.9.2012.