10.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 175/6


Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'8 aprile 2014 — Commissione europea/Ungheria

(Causa C-288/12) (1)

((Inadempimento di uno Stato - Direttiva 95/46/CE - Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e libera circolazione di tali dati - Articolo 28, paragrafo 1 - Autorità nazionali di controllo - Indipendenza - Normativa nazionale che pone fine anticipatamente al mandato dell’autorità di controllo - Creazione di una nuova autorità di controllo e nomina di un’altra persona in qualità di presidente))

2014/C 175/06

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: da K. Talabér-Ritz e B. Martenczuk, agenti)

Convenuta: Ungheria (rappresentante: M.Z. Fehér, agente)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) (rappresentanti: I. Chatelier, A. Buchta, Z. Belényessy e H. Kranenborg, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31) — Obbligo per gli Stati membri di prevedere che una o più autorità pubbliche, pienamente indipendenti nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, vigilino sull’applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva — Adozione di una normativa nazionale con cui è posto fine al mandato di sei anni del delegato alla protezione dei dati — Creazione di un’autorità nazionale della protezione dei dati e della libertà dell’informazione — Nomina, per un mandato di nove anni, di una persona diversa dal delegato alla protezione dei dati al posto di presidente di detta autorità

Dispositivo

1)

L’Ungheria, ponendo anticipatamente fine al mandato dell’autorità di controllo per la protezione dei dati personali, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

2)

L’Ungheria è condannata alle spese.

3)

Il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 227 del 28.7.2012.