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10.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/6 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'8 aprile 2014 — Commissione europea/Ungheria
(Causa C-288/12) (1)
((Inadempimento di uno Stato - Direttiva 95/46/CE - Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e libera circolazione di tali dati - Articolo 28, paragrafo 1 - Autorità nazionali di controllo - Indipendenza - Normativa nazionale che pone fine anticipatamente al mandato dell’autorità di controllo - Creazione di una nuova autorità di controllo e nomina di un’altra persona in qualità di presidente))
2014/C 175/06
Lingua processuale: l'ungherese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: da K. Talabér-Ritz e B. Martenczuk, agenti)
Convenuta: Ungheria (rappresentante: M.Z. Fehér, agente)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) (rappresentanti: I. Chatelier, A. Buchta, Z. Belényessy e H. Kranenborg, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31) — Obbligo per gli Stati membri di prevedere che una o più autorità pubbliche, pienamente indipendenti nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, vigilino sull’applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva — Adozione di una normativa nazionale con cui è posto fine al mandato di sei anni del delegato alla protezione dei dati — Creazione di un’autorità nazionale della protezione dei dati e della libertà dell’informazione — Nomina, per un mandato di nove anni, di una persona diversa dal delegato alla protezione dei dati al posto di presidente di detta autorità
Dispositivo
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1) |
L’Ungheria, ponendo anticipatamente fine al mandato dell’autorità di controllo per la protezione dei dati personali, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. |
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2) |
L’Ungheria è condannata alle spese. |
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3) |
Il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) sopporterà le proprie spese. |