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22.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 52/13 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 19 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Trento Sviluppo srl, Centrale Adriatica Soc coop/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
(Causa C-281/12) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori - Direttiva 2005/29/CE - Articolo 6, paragrafo 1 - Nozione di «azione ingannevole» - Carattere cumulativo delle condizioni elencate dalla disposizione di cui trattasi)
2014/C 52/21
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti
Ricorrenti: Trento Sviluppo srl, Centrale Adriatica Soc coop
Convenuta: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Consiglio di Stato — Interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149, pag. 22) — Nozione di «azione ingannevole» — Carattere cumulativo delle condizioni elencate nella disposizione di cui trattasi
Dispositivo
Una pratica commerciale dev’essere qualificata come «ingannevole», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), qualora tale pratica, da un lato, contenga informazioni false o possa ingannare il consumatore medio e, dall’altro, sia idonea ad indurre il consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. L’articolo 2, lettera k), di tale direttiva dev’essere interpretato nel senso che nella nozione di «decisione di natura commerciale» rientra qualsiasi decisione che sia direttamente connessa con quella di acquistare o meno un prodotto.