22.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 52/13


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal — Regno Unito) — Fish Legal, Emily Shirley/The Information Commissioner, United Utilities Water plc, Yorkshire Water Services Ltd, Southern Water Services Ltd

(Causa C-279/12) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Convenzione di Aarhus - Direttiva 2003/4/CE - Accesso del pubblico all’informazione in materia ambientale - Ambito di applicazione - Nozione di «autorità pubblica» - Imprese di gestione delle reti fognarie e di fornitura di acqua - Privatizzazione del settore dei servizi idrici in Inghilterra e nel Galles)

2014/C 52/20

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Upper Tribunal

Parti

Ricorrenti: Fish Legal, Emily Shirley

Convenute: The Information Commissioner, United Utilities Water plc, Yorkshire Water Services Ltd, Southern Water Services Ltd

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber) — Regno Unito — Interpretazione dell’articolo 2, punto 2, lettere a), b) e c) della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41, pag. 26) — Obbligo delle autorità pubbliche di mettere a disposizione di chiunque ne faccia richiesta le informazioni ambientali da esse detenute — Ambito di applicazione — Nozione di persone fisiche o giuridiche «svolgent[i] funzioni di pubblica amministrazione ai sensi della legislazione nazionale»

Dispositivo

1)

Al fine di stabilire se enti quali la United Utilities Water plc, la Yorkshire Water Services Ltd e la Southern Water Services Ltd possano essere qualificati come persone giuridiche svolgenti, ai sensi della legislazione nazionale, «funzioni di pubblica amministrazione» a norma dell’articolo 2, punto 2, lettera b), della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, si deve esaminare se tali enti siano investiti, in forza del diritto nazionale loro applicabile, di poteri speciali che eccedono quelli derivanti dalle norme applicabili ai rapporti tra soggetti di diritto privato.

2)

Imprese quali la United Utilities Water plc, la Yorkshire Water Services Ltd e la Southern Water Services Ltd, che forniscono servizi pubblici connessi con l’ambiente, si trovano sotto il controllo di un organismo o di una persona di cui all’articolo 2, punto 2, lettera a) o b), della direttiva 2003/4, cosicché dovrebbero essere qualificate come «autorità pubbliche» ai sensi dell’articolo 2, punto 2, lettera c), di tale direttiva, se tali imprese non determinano in maniera realmente autonoma le modalità con le quali forniscono detti servizi, poiché un’autorità pubblica rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, punto 2, lettera a) o b), della richiamata direttiva è in grado di influenzare in maniera decisiva l’azione di dette imprese nel settore ambientale.

3)

L’articolo 2, punto 2, lettera b), della direttiva 2003/4 dev’essere interpretato nel senso che una persona che rientra in tale disposizione costituisce un’autorità pubblica per quanto concerne tutte le informazioni ambientali da essa detenute. Società commerciali quali la United Utilities Water plc, la Yorkshire Water Services Ltd e la Southern Water Services Ltd, che possono costituire un’autorità pubblica ai sensi dell’articolo 2, punto 2, lettera c), di detta direttiva soltanto nei limiti in cui, quando forniscono servizi pubblici nel settore ambientale, esse si trovino sotto il controllo di un organismo o di una persona di cui all’articolo 2, punto 2, lettera a) o b), della medesima direttiva, non sono tenute a fornire informazioni ambientali se è pacifico che queste ultime non riguardano la fornitura di tali servizi.


(1)  GU C 250 del 18.8.2012.