14.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 367/17


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 24 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts — Lettonia) — Vitālijs Drozdovs/AAS «Baltikums»

(Causa C-277/12) (1)

(Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli - Direttiva 72/166/CEE - Articolo 3, paragrafo 1 - Direttiva 90/232/CEE - Articolo 1 - Incidente stradale - Decesso dei genitori del richiedente minorenne - Diritto del figlio al risarcimento - Danno immateriale - Risarcimento - Copertura da parte dell’assicurazione obbligatoria)

2013/C 367/28

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākās tiesas Senāts

Parti

Ricorrente: Valentīna Balakireva

Convenuta: AAS «Baltikums»

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Augstakas tiesas Senats — Interpretazione dell’articolo 3 della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 103, pag. 1) e dell’articolo 1, paragrafo 2, della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 8, pag. 17) — Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli — Determinazione dei danni obbligatoriamente coperti dall’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli — Possibilità d’includere i danni morali nel risarcimento obbligatorio dei danni alle persone — Normativa nazionale che prevede un importo per il risarcimento dei dolori e delle sofferenze psichiche nettamente inferiore all’importo stabilito dalle direttive per il risarcimento dei danni alle persone.

Dispositivo

1)

Gli articoli 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, e 1, paragrafi 1 e 2, della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, devono essere interpretati nel senso che l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli deve coprire il risarcimento dei danni immateriali subiti dai congiunti di vittime decedute in un incidente stradale nei limiti in cui tale risarcimento sia previsto a titolo di responsabilità civile dell’assicurato dalla normativa nazionale applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale.

2)

Gli articoli 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166 e 1, paragrafi 1 e 2, della seconda direttiva 84/5 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a disposizioni nazionali ai sensi delle quali l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli copre il risarcimento dei danni immateriali dovuto, secondo la normativa nazionale sulla responsabilità civile, per il decesso di un prossimo congiunto in un incidente stradale solo sino a concorrenza di un massimale inferiore agli importi fissati all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 84/5.


(1)  GU C 235 del 4.8.2012.