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11.1.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 9/10 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Inalta Curte de Casație și Justiție — Romania) — Corina-Hrisi Tulică/Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor (C-249/12), Călin Ion Plavoșin/Direcția Generală a Finanțelor Publice Timiș — Serviciul Soluționare Contestații, Activitatea de Inspecție Fiscală — Serviciul de Inspecție Fiscală Timiș (C-250/12)
(Cause riunite C-249/12 e C-250/12) (1)
(Fiscalità - IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 73 e 78 - Transazioni immobiliari effettuate da persone fisiche - Qualificazione di tali transazioni come operazioni imponibili - Determinazione dell’IVA dovuta in mancanza di menzioni ad essa relative in occasione della stipula del contratto - Sussistenza o assenza della possibilità per il fornitore di recuperare l’IVA presso l’acquirente - Conseguenze)
2014/C 9/14
Lingua processuale: il romeno
Giudice del rinvio
Inalta Curte de Casație și Justiție
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: Corina-Hrisi Tulică (C-249/12), Călin Ion Plavoșin (C-250/12)
Convenute: Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor (C-249/12), Direcția Generală a Finanțelor Publice Timiș — Serviciul Soluționare Contestații, Activitatea de Inspecție Fiscală — Serviciul de Inspecție Fiscală Timiș (C-250/12)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Inalta Curte de Casație și Justiție — Interpretazione degli articoli 73 e 78 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Base imponibile — Transazioni immobiliari effettuate dalle persone fisiche, non assoggettate all’IVA — Riqualificazione di tali transazioni, da parte delle autorità nazionali, come operazioni imponibili — Determinazione della base imponibile, in mancanza della menzione relativa all’IVA in occasione della stipula del contratto — Detrazione dell’importo dell’IVA dal prezzo del contratto o aggiunta di esso al prezzo totale pagato dall’acquirente
Dispositivo
La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, ed in particolare i suoi articoli 73 e 78, deve essere interpretata nel senso che, qualora le parti abbiano stabilito il prezzo di un bene senza menzionare nulla riguardo all’imposta sul valore aggiunto e il fornitore di tale bene sia la persona tenuta a versare l’imposta sul valore aggiunto dovuta sull’operazione imponibile, il prezzo pattuito, nel caso in cui il fornitore non abbia la possibilità di recuperare dall’acquirente l’imposta sul valore aggiunto riscossa dall’amministrazione tributaria, deve essere considerato come già comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto.