10.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 395/3


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 settembre 2014 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-237/12) (1)

((Inadempimento di uno Stato - Direttiva 91/676/CEE - Articolo 5, paragrafo 4 - Allegato II, A, punti da 1 a 3 e 5 - Allegato III, paragrafi 1, punti da 1 a 3, e 2 - Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole - Periodi di applicazione al terreno - Capacità dei depositi per gli effluenti da allevamento - Restrizioni all’applicazione al terreno - Divieto di applicazione sui terreni in forte pendenza o sui terreni gelati o innevati - Non conformità della normativa nazionale))

(2014/C 395/04)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Manhaeve, B. Simon e J. Hottiaux, agenti)

Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, S. Menez et D. Colas, agenti)

Dispositivo

1)

Non avendo adottato misure necessarie al fine di garantire l’attuazione completa e corretta di tutti i requisiti posti a suo carico dall’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, in combinato disposto con gli allegati II, A, punti da 1 a 3 e 5, nonché III, paragrafi 1, punti da 1 a 3, e 2, di tale direttiva, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tale direttiva, in quanto, ai sensi della normativa nazionale adottata al fine di assicurare l’attuazione della medesima:

non sono previsti periodi di divieto di applicazione al terreno dei fertilizzanti di tipo I per le grandi colture seminate in autunno nonché per le superfici prative seminate da più di sei mesi;

il periodo di divieto di applicazione al terreno dei fertilizzanti di tipo I per le grandi colture seminate in primavera è limitato ai mesi di luglio e agosto;

il divieto di applicazione al terreno dei fertilizzanti di tipo II per le grandi colture seminate in autunno è circoscritto al periodo dal 1o novembre al 15 gennaio e il divieto di applicazione al terreno dei fertilizzanti di tipo III per le stesse colture non è prolungato oltre il 15 gennaio;

il periodo di divieto di applicazione al terreno dei fertilizzanti di tipo II per le grandi colture seminate in primavera non è prolungato oltre il 15 gennaio;

il periodo di divieto di applicazione al terreno dei fertilizzanti di tipo II per le superfici prative seminate da più di sei mesi è previsto solo a partire dal 15 novembre e il divieto di applicazione al terreno dei fertilizzanti di tipo III per dette superfici prative e nelle regioni montane non è prolungato fino alla fine del mese di febbraio;

fino al 1o luglio 2016, è sempre possibile che il calcolo delle capacità di deposito tenga conto di un calendario di divieto di applicazione al terreno dei fertilizzanti non conforme ai requisiti di tale direttiva;

il deposito sul terreno di letame di paglia compatto è autorizzato per una durata di dieci mesi;

tale normativa non fa in modo che gli agricoltori e le autorità di controllo siano in grado di calcolare correttamente la quantità di azoto che può essere applicata al terreno al fine di garantire l’equilibrio della fertilizzazione;

per quanto riguarda le vacche da latte, i valori di rilascio di azoto sono fissati sulla base di una quantità di azoto prodotto che non tiene conto dei diversi livelli di produzione di latte e in base a un coefficiente di volatilizzazione del 30 %;

per quanto riguarda gli altri bovini, i valori di rilascio di azoto sono fissati sulla base di un coefficiente di volatilizzazione del 30 %;

per quanto riguarda i suini, non sono fissati valori di rilascio di azoto per gli effluenti solidi;

per quanto riguarda il pollame, i valori di rilascio di azoto sono fissati sulla base di un erroneo coefficiente di volatilizzazione del 60 %;

per quanto riguarda gli ovini, i valori di rilascio di azoto sono fissati sulla base di un coefficiente di volatilizzazione del 30 %;

per quanto riguarda i caprini, i valori di rilascio di azoto sono fissati sulla base di un coefficiente di volatilizzazione del 30 %;

per quanto riguarda gli equini, i valori di rilascio di azoto sono fissati sulla base di un coefficiente di volatilizzazione del 30 %;

per quanto riguarda i conigli, i valori di rilascio di azoto sono fissati sulla base di un coefficiente di volatilizzazione del 60 %;

tale normativa non comporta criteri chiari, precisi e oggettivi, conformemente a quanto richiesto dal principio della certezza del diritto, relativamente alle condizioni di applicazione di fertilizzanti sui terreni in forte pendenza, e;

l’applicazione di fertilizzanti di tipo I e III sui terreni gelati, l’applicazione di fertilizzanti di tipo I sui terreni innevati, l’applicazione di fertilizzanti sui terreni gelati solo in superficie per effetto di un’alternanza di gelo e disgelo nell’arco di 24 ore nonché l’applicazione sui terreni gelati di letame di paglia compatto e di compost di effluenti da allevamento sono autorizzate.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Repubblica francese è condannata alle spese.


(1)  GU C 217 del 21.7.2012.