24.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 245/4


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di La Spezia — Italia) — Simone Gardella/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

(Causa C-233/12) (1)

(Trasferimento dei diritti a pensione maturati in uno Stato membro - Articoli 45 TFUE e 48 TFUE - Normativa nazionale che non prevede il diritto di trasferire a un’organizzazione internazionale avente sede in un altro Stato membro il capitale che rappresenta i contributi pensionistici versati a un ente nazionale di previdenza sociale - Regola della totalizzazione)

2013/C 245/06

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di La Spezia

Parti

Ricorrente: Simone Gardella

Convenuto: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Civile della Spezia — Interpretazione degli articoli 20, 45, 48 e da 145 a 147 TFUE nonché dell’articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Trasferimento dei diritti a pensione acquisiti in diversi Stati membri — Dipendente di un’organizzazione internazionale con sede in un altro Stato membro — Normativa nazionale che non prevede il diritto di trasferire all’organizzazione internazionale in questione i contributi previdenziali versati ad un ente nazionale di previdenza sociale — Rifiuto dell’ente nazionale di previdenza sociale di concludere un accordo che consenta tale trasferimento

Dispositivo

Gli articoli 45 TFUE e 48 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa di uno Stato membro che non consenta ai suoi cittadini, dipendenti di un’organizzazione internazionale, quale l’Ufficio europeo dei brevetti, situata nel territorio di un altro Stato membro, di trasferire al regime previdenziale di tale organizzazione il capitale che rappresenta i diritti a pensione da essi maturati in precedenza nel territorio del loro Stato membro d’origine, in assenza di un accordo tra tale Stato membro e detta organizzazione internazionale che preveda la possibilità di tale trasferimento.

Nel caso in cui il meccanismo di trasferimento del capitale che rappresenta i diritti a pensione maturati in precedenza in uno Stato membro verso il regime pensionistico di un nuovo datore di lavoro in un altro Stato membro non sia applicabile, l’articolo 45 TFUE dev’essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che non consenta di prendere in considerazione i periodi di lavoro che un cittadino dell’Unione europea ha compiuto presso un’organizzazione internazionale, quale l’Ufficio europeo dei brevetti, situata nel territorio di un altro Stato membro, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia.


(1)  GU C 217 del 21.7.2012.