22.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 85/3


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 gennaio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Oviedo — Spagna) — Constructora Principado SA/José Ignacio Menéndez Álvarez

(Causa C-226/12) (1)

(Direttiva 93/13/CEE - Contratti stipulati con i consumatori - Contratto di compravendita immobiliare - Clausole abusive - Criteri di valutazione)

2014/C 85/05

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Oviedo

Parti

Ricorrente: Constructora Principado SA

Convenuto: José Ignacio Menéndez Álvarez

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Audiencia Provincial de Oviedo — Interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29) — Nozione di squilibrio significativo — Criteri da prendere in considerazione

Dispositivo

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev’essere interpretato nel senso che:

la sussistenza di un «significativo squilibrio» non richiede necessariamente che i costi posti a carico del consumatore da una clausola contrattuale abbiano nei confronti dello stesso un’incidenza economica significativa rispetto al valore dell’operazione di cui trattasi, ma può risultare dal mero fatto di un pregiudizio sufficientemente grave alla situazione giuridica in cui il consumatore, quale parte del contratto, viene collocato in forza delle disposizioni nazionali applicabili, che si tratti di restrizione al contenuto dei diritti che, ai sensi di tali disposizioni, egli trae da tale contratto, o di ostacolo all’esercizio dei medesimi, oppure ancora di imposizione a quest’ultimo di un obbligo ulteriore, non previsto dalla disciplina nazionale;

al fine di valutare l’eventuale sussistenza di un significativo squilibrio, spetta al giudice del rinvio tenere conto della natura del bene o servizio oggetto del contratto, facendo riferimento a tutte le circostanze che hanno accompagnato la conclusione di tale contratto, nonché a tutte le altre clausole del medesimo.


(1)  GU C 227 del 28.7.2012.