11.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 9/9


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 14 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State van België — Belgio) — Belgacom NV/Interkommunale voor Teledistributie van het Gewest Antwerpen (Integan), Inter-Media, West-Vlaamse Energie- en Teledistributiemaatschappij (WVEM), Provinciale Brabantse Energiemaatschappij CVBA (PBE)

(Causa C-221/12) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 49 TFUE - Libertà di stabilimento - Articolo 56 TFUE - Libera prestazione di servizi - Principi della parità di trattamento e di non discriminazione - Obbligo di trasparenza - Ambito di applicazione - Convenzione conclusa tra enti pubblici di uno Stato membro e un’impresa di tale Stato - Cessione, da parte di tali enti, della loro attività di fornitura di servizi di televisione, nonché, per un periodo determinato, del diritto esclusivo di uso delle loro reti cablate ad un’impresa di detto Stato membro - Possibilità per un operatore economico dello stesso Stato membro di invocare gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE dinanzi ai giudici di tale Stato - Mancata consultazione del mercato - Giustificazione - Esistenza di una convenzione anteriore - Transazione destinata a porre fine ad una controversia relativa all’interpretazione di tale convenzione - Rischio di deprezzamento dell’attività ceduta)

2014/C 9/12

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State van België

Parti

Ricorrente: Belgacom NV

Convenuti: Interkommunale voor Teledistributie van het Gewest Antwerpen (INTEGAN), Inter-Media, West-Vlaamse Energie- en Teledistributiemaatschappij (WVEM), Provinciale Brabantse Energiemaatschappij CVBA (PBE)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Raad van State van België — Interpretazione degli articoli 49 e 56 TFUE — Ambito di applicazione — Principio di trasparenza — Convenzione, conclusa tra un ente pubblico e un’impresa di uno stesso Stato membro riguardante, la cessione di taluni diritti di tale ente pubblico all’impresa di cui trattasi, in assenza di pubblicità o di invito ad altre imprese a presentare offerte

Dispositivo

1)

Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che un operatore economico di uno Stato membro può invocare dinanzi ai giudici di tale Stato membro la violazione dell’obbligo di trasparenza risultante dai predetti articoli che sarebbe stata commessa in occasione della conclusione di una convenzione mediante la quale uno o più enti pubblici dello Stato membro di cui trattasi hanno attribuito ad un operatore economico dello stesso Stato membro una concessione di servizi che presenta un interesse transfrontaliero certo oppure hanno accordato ad un operatore economico il diritto esclusivo di esercitare un’attività economica che presenta siffatto interesse.

2)

Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che:

la volontà di non violare taluni diritti che, mediante una convenzione preesistente, enti pubblici hanno concesso ad un operatore economico relativamente all’uso di reti cablate ad essi appartenenti non può giustificare che a detta convenzione sia data un’espansione contraria al diritto dell’Unione, nella forma di attribuzione diretta di una concessione di servizi o di un diritto esclusivo di svolgere un’attività che presenta un interesse transfrontaliero certo, e ciò fosse anche al fine di far cessare una controversia insorta tra le parti interessate, per ragioni del tutto indipendenti dalla loro volontà, in merito alla portata della predetta convenzione;

motivi di natura economica, come la volontà di evitare un deprezzamento di un’attività economica, non costituiscono ragioni imperative di interesse generale atte a giustificare l’attribuzione diretta di una concessione di servizi vertente su tale attività o di un diritto esclusivo di svolgere la suddetta attività che presenta un interesse transfrontaliero certo, derogando ai principi di parità di trattamento e di non discriminazione sanciti dai menzionati articoli.


(1)  GU C 243 dell’11.8.2012.