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14.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 367/12 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België — Belgio) — United Antwerp Maritime Agencies (UNAMAR) NV/Navigation Maritime Bulgare
(Causa C-184/12) (1)
(Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali - Articoli 3 e 7, paragrafo 2 - Libertà di scelta delle parti - Limiti - Disposizioni imperative - Direttiva 86/653/CEE - Agenti commerciali indipendenti - Contratti di vendita o acquisto di merci - Risoluzione di un contratto di agenzia ad opera del preponente - Normativa nazionale di recepimento che prevede una protezione ulteriore rispetto ai requisiti minimi della direttiva e prevede altresì una protezione degli agenti commerciali nell’ambito di contratti di fornitura di servizi)
2013/C 367/19
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Hof van Cassatie van België
Parti
Ricorrente: United Antwerp Maritime Agencies (UNAMAR) NV
Convenuta: Navigation Maritime Bulgare
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van Cassatie van België — Interpretazione degli articoli 3 e 7, paragrafo 2, della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU L 266, pag. 1) e della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati Membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382, pag. 17) — Libertà di scelta delle parti — Limiti — Contratto di agenzia commerciale — Clausola che indica la legge dello Stato del preponente come legge applicabile — Ricorso al giudice del luogo in cui ha sede l’agente commerciale
Dispositivo
Gli articoli 3 e 7, paragrafo 2, della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, devono essere interpretati nel senso che la legge di uno Stato membro dell’Unione europea che offre la protezione minima prescritta dalla direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, scelta dalle parti di un contratto di agenzia commerciale, può essere disapplicata dal giudice adito, situato in un altro Stato membro, a favore della lex fori a motivo del carattere imperativo, nell’ordinamento giuridico di quest’ultimo Stato membro, delle norme che disciplinano la situazione degli agenti commerciali indipendenti unicamente se il giudice adito constata in modo circostanziato che, nell’ambito di tale trasposizione, il legislatore dello Stato del foro ha ritenuto cruciale, in seno all’ordinamento giuridico interessato, riconoscere all’agente commerciale una protezione ulteriore rispetto a quella prevista dalla citata direttiva, tenendo conto, al riguardo, della natura e dell’oggetto di tali disposizioni imperative.