14.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 367/10


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 24 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg — Lussemburgo) — Caisse nationale des prestations familiales/Salim Lachheb, Nadia Lachheb

(Causa C-177/12) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Previdenza sociale - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Prestazione familiare - Bonus per figlio a carico - Normativa nazionale che prevede la concessione di una prestazione quale attribuzione d’ufficio per figlio a carico - Divieto di cumulo delle prestazioni familiari)

2013/C 367/16

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg

Parti

Ricorrente: Caisse nationale des prestations familiales

Convenuti: Salim Lachheb, Nadia Lachheb

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg — Interpretazione degli articoli 1, lettera u), punto i), 3, 4, paragrafo 1, lettera h), e 76 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori dipendenti e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2) — Interpretazione degli articoli 18 TFUE e 45 TFUE, 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), e 10 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74, pag. 1) — Nozione di «prestazione familiare» — Legittimità di una normativa nazionale che prevede la concessione di un assegno per qualunque figlio a carico a titolo di riduzione dell'imposta per i lavoratori che svolgono la loro attività professionale sul territorio di un altro Stato membro — Parità di trattamento — Sospensione della concessione della prestazione familiare nello Stato in cui si svolge l'attività lavorativa sino a concorrenza dell'importo della prestazione stabilito dalla normativa dello Stato di residenza — Norme anti-cumulo

Dispositivo

Gli articoli 1, lettera u), sub i), e 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, devono essere interpretati nel senso che una prestazione, quale il bonus per figlio a carico istituito dalla legge del 21 dicembre 2007, sul bonus per figlio a carico, costituisce una prestazione familiare ai sensi del suddetto regolamento.


(1)  GU C 200 del 7.7.2012.