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22.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 52/9 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Handelsgericht Wien — Austria) — Alfred Hirmann/Immofinanz AG
(Causa C-174/12) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Diritto delle imprese - Seconda direttiva 77/91/CEE - Responsabilità di una società per azioni per violazione dei suoi obblighi in materia di pubblicità - Inesattezza delle informazioni contenute in un prospetto d’offerta - Portata della responsabilità - Normativa di uno Stato membro che prevede il rimborso del prezzo versato dall’acquirente per l’acquisto di azioni)
2014/C 52/13
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Handelsgericht Wien
Parti
Ricorrente: Alfred Hirmann
Convenuto: Immofinanz AG
Con l’intervento di: Aviso Zeta AG
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Handelsgericht Wien — Interpretazione degli articoli 12, 15, 16, 18, 19 e 42 della seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU 1977, L 26, pag. 1), come modificata, degli articoli 6 e 25 della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345, pag. 64), come modificata dalla direttiva 2008/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008 (GU L 76, pag. 37), degli articoli 12 e 13 della direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 258, pag. 11), degli articoli 7, 17 e 28 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390, pag. 38) nonché dell'articolo 14 della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (GU L 96, pag. 16) — Responsabilità di una società per azioni per la violazione dei suoi obblighi in materia di pubblicità — Inesattezza delle informazioni contenute in un prospetto informativo — Normativa di uno Stato membro che prevede in un tale caso il rimborso del prezzo versato dall'acquirente per le azioni sottoscritte — Situazione in cui dette azioni sono state acquistate sul mercato secondario, sulla base del prospetto informativo
Dispositivo
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1) |
Gli articoli 12, 15, 16, 18, 19 e 42 della seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all’articolo [48, secondo comma, CE] per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa, come modificata dalla direttiva 92/101/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1992, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che, nell’ambito del recepimento delle direttive
da un lato, preveda la responsabilità di una società per azioni, in qualità di emittente, nei confronti di un acquirente di azioni della medesima società, per violazione degli obblighi di informazione previsti da queste ultime direttive, e, dall’altro, preveda, per effetto di detta responsabilità, l’obbligo della società interessata di rimborsare all’acquirente l’importo corrispondente al prezzo d’acquisto delle azioni e di riprendere le medesime. |
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2) |
Gli articoli 12 e 13 della direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’articolo 48, secondo comma, [CE] per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che, in circostanze come quelle del procedimento principale, preveda l’annullamento retroattivo di un contratto di acquisto di azioni. |
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3) |
Gli articoli 12, 15, 16, 18, 19 e 42 della seconda direttiva 77/91, come modificata dalla direttiva 92/101, nonché 12 e 13 della direttiva 2009/101 devono essere interpretati nel senso che la responsabilità introdotta dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non è necessariamente limitata al valore delle azioni, calcolato secondo le quotazioni delle medesime se la società è quotata in Borsa, al momento della presentazione della domanda. |