29.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 93/4


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 febbraio 2014 — Commissione europea/Repubblica di Bulgaria

(Causa C-152/12) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Trasporto - Direttiva 2001/14/CE - Sviluppo delle ferrovie dell’Unione - Imposizione dei diritti di accesso all’infrastruttura ferroviaria - Articoli 7, paragrafo 3, e 8, paragrafo 1 - Possibilità di percepire maggiorazioni sugli introiti - Costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario)

2014/C 93/06

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Vasileva e H. Støvlbæk, agenti)

Convenuta: Repubblica di Bulgaria (rappresentanti: T. Ivanov nonché D. Drambozova e E. Petranova, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna e M. Szpunar, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 7, paragrafo 3, e 8, paragrafo 1, della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 75, pag. 29) — Sistema di imposizione dei diritti di accesso all’infrastruttura ferroviaria — Nozione di «costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario» — Introiti eccedenti i costi direttamente legati alla prestazione del servizio ferroviario — Condizioni di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2001/14/CE

Dispositivo

1)

Consentendo che, nel calcolo degli introiti realizzati per i servizi minimi e per l’accesso da parte della rete alle infrastrutture dei servizi, siano computati costi quali le retribuzioni del personale e i contributi di previdenza sociale, che non possono essere considerati come direttamente legati alla prestazione del servizio ferroviario, la Repubblica di Bulgaria è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, come modificata dalla direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione europea, la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Polonia sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 174 del 16.6.2012.