23.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 344/25


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 ottobre 2013 — Bernhard Rintisch/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Valfleuri Pâtes alimentaires SA

(Causa C-122/12 P) (1)

(Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Articolo 74, paragrafo 2 - Regolamento (CE) n. 2868/95 - Regola 50, paragrafo 1, commi primo e terzo - Opposizione del titolare di un marchio anteriore - Esistenza del marchio - Prove presentate a sostegno dell’opposizione dopo la scadenza del termine impartito a tale scopo - Mancata presa in considerazione - Potere discrezionale della commissione di ricorso - Disposizione contraria - Circostanze che ostano alla presa in considerazione di prove ulteriori o complementari)

2013/C 344/42

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bernhard Rintisch (rappresentante: A. Dreyer, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente), Valfleuri Pâtes alimentaires SA (rappresentante: F. Baujoin, avocate)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 dicembre 2011, Rintisch/UAMI — Valfleuri Pâtes alimentaires (T-152/09) con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dal titolare di taluni marchi denominativi, comunitari e nazionali, di un marchio figurativo nazionale e di un nome commerciale contenente il termine «PROTI», per prodotti delle classi 5, 29, 30 e 32, avverso la decisione R 1661/2007-4 della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI), del 3 febbraio 2009, recante rigetto del ricorso proposto contro la decisione della divisione di opposizione che respinge l’opposizione proposta dal ricorrente avverso la registrazione del marchio denominativo «PROTIACTIVE», per prodotti delle classi 5, 29 e 30 — Produzione tardiva di documenti — Potere discrezionale conferito dall’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009]

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il sig. Bernhard Rintisch è condannato alle spese.


(1)  GU C 165 del 9.6.2012.