24.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 245/3 |
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 4 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte — Italia) — Fastweb SpA/Azienda Sanitaria Locale di Alessandria
(Causa C-100/12) (1)
(Appalti pubblici - Direttiva 89/665/CEE - Ricorso in materia di appalti pubblici - Ricorso proposto contro la decisione di aggiudicazione di un appalto da un offerente escluso - Ricorso fondato sulla motivazione che l’offerta prescelta non sarebbe conforme alle specifiche tecniche dell’appalto - Ricorso incidentale dell’aggiudicatario fondato sull’inosservanza di alcune specifiche tecniche dell’appalto nell’offerta presentata dall’offerente che ha proposto il ricorso principale - Offerte entrambe non conformi alle specifiche tecniche dell’appalto - Giurisprudenza nazionale che impone di esaminare in via preliminare il ricorso incidentale e, in caso di fondatezza di quest’ultimo, di dichiarare inammissibile il ricorso principale senza esaminarlo nel merito - Compatibilità con il diritto dell’Unione)
2013/C 245/05
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Fastweb SpA
Convenuta: Azienda Sanitaria Locale di Alessandria
nei confronti di: Telecom Italia SpA, Path-Net SpA
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte — Interpretazione della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33), come modificata dalla direttiva 2007/66/CE (GU L 335, pag. 31) — Principi della parità di trattamento, di non discriminazione e di tutela della concorrenza — Giurisprudenza nazionale secondo cui il giudice nazionale, investito di un ricorso di annullamento contro il provvedimento di aggiudicazione dell'appalto pubblico, nonché di un ricorso incidentale diretto a contestare la partecipazione all'appalto pubblico dell'offerente escluso-ricorrente principale, può pronunciarsi nel merito del ricorso principale soltanto qualora il ricorso incidentale sia infondato — Gara d'appalto ristretta, cui hanno partecipato solo due offerenti i quali non hanno presentato offerte valide
Dispositivo
L’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, deve essere interpretato nel senso che se, in un procedimento di ricorso, l’aggiudicatario che ha ottenuto l’appalto e proposto ricorso incidentale solleva un’eccezione di inammissibilità fondata sul difetto di legittimazione a ricorrere dell’offerente che ha proposto il ricorso, con la motivazione che l’offerta da questi presentata avrebbe dovuto essere esclusa dall’autorità aggiudicatrice per non conformità alle specifiche tecniche indicate nel piano di fabbisogni, tale disposizione osta al fatto che il suddetto ricorso sia dichiarato inammissibile in conseguenza dell’esame preliminare di tale eccezione di inammissibilità senza pronunciarsi sulla conformità con le suddette specifiche tecniche sia dell’offerta dell’aggiudicatario che ha ottenuto l’appalto, sia di quella dell’offerente che ha proposto il ricorso principale.