23.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 344/22


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche — Italia) — Swm Costruzioni 2 SpA, Mannocchi Luigino DI/Provincia di Fermo

(Causa C-94/12) (1)

(Appalti pubblici - Direttiva 2004/18/CE - Capacità economica e finanziaria - Capacità tecniche e professionali - Articoli 47, paragrafo 2, e 48, paragrafo 3 - Facoltà per un operatore economico di avvalersi delle capacità di altri soggetti - Articolo 52 - Sistema di certificazione - Appalti pubblici di lavori - Normativa nazionale che impone la titolarità di un’attestazione di qualificazione corrispondente alla categoria e all’importo dei lavori oggetto dell’appalto - Divieto di avvalersi delle attestazioni di più soggetti per lavori compresi in una stessa categoria)

2013/C 344/36

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

Parti

Ricorrenti: Swm Costruzioni 2 SpA, Mannocchi Luigino DI

Convenuta: Provincia di Fermo

in presenza di: Torelli Dottori SpA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche — Interpretazione dell'articolo 47, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114) — Capacità economica e finanziaria dell'operatore economico — Possibilità di avvalersi delle capacità di altri soggetti — Normativa nazionale che limita tale possibilità ad una sola altra entità per ciascuna categoria di qualificazione prevista dalla società di certificazione

Dispositivo

Gli articoli 47, paragrafo 2, e 48, paragrafo 3, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, letti in combinato disposto con l’articolo 44, paragrafo 2, della medesima direttiva, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione nazionale come quella in discussione nel procedimento principale, la quale vieta, in via generale, agli operatori economici che partecipano ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori di avvalersi, per una stessa categoria di qualificazione, delle capacità di più imprese.


(1)  GU C 151 del 26.5.2012.