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11.1.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 9/7 |
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 7 novembre 2013 — Commissione europea/Repubblica di Polonia
(Causa C-90/12) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Trasporto aereo - Accordi in materia di servizi aerei tra gli Stati membri ed i paesi terzi - Obbligo degli Stati membri di procedere ad una ripartizione dei diritti di traffico tra i vettori aerei dell’Unione europea interessati mediante una procedura trasparente e non discriminatoria e di comunicare senza indugio la suddetta procedura alla Commissione)
2014/C 9/09
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Simonsson e M. Owsiany-Hornung, agenti)
Convenua: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczna e M. Szpunar, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 847/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi (GU L 157, pag. 7) — Obbligo degli Stati membri di procedere ad una ripartizione dei diritti di traffico tra i vettori aerei comunitari interessati mediante una procedura trasparente e non discriminatoria e di comunicare senza indugio la suddetta procedura alla Commissione.
Dispositivo
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1) |
Non avendo adottato le misure necessarie a conformarsi agli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 847/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo alla negoziazione e all’applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza dei suddetti articoli. |
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2) |
La Repubblica di Polonia è condannata alle spese. |