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11.1.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 9/5 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrchní soud v Praze — Repubblica ceca) — procedimento relativo all’esecuzione di una sanzione pecuniaria irrogata nei confronti di Marián Baláž
(Causa C-60/12) (1)
(Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2005/214/GAI - Applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie - «Autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale» - L’«Unabhängiger Verwaltungssenat» in diritto austriaco - Natura e portata del controllo esercitato dall’autorità giudiziaria dello Stato membro dell’esecuzione)
2014/C 9/07
Lingua processuale: il ceco
Giudice del rinvio
Vrchní soud v Praze
Parti
Marián Baláž
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Vrchní soud v Praze — Interpretazione dell’articolo 1, lettera a), iii), della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (GU L 76, pag.16) — Nozione di autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale — «Unabhängiger Verwaltungssenat» in diritto austriaco — Nozione di «possibilità di essere giudicat[i]» da un’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 1) lettera a), iii), della decisione quadro — Portata
Dispositivo
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1) |
La nozione di «autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale», di cui all’articolo 1, lettera a), iii), della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, costituisce una nozione autonoma di diritto dell’Unione e deve essere interpretata nel senso che rientra in tale nozione ogni organo giuridisdizionale che applichi un procedimento che presenta le caratteristiche essenziali di un procedimento penale. L’Unabhängiger Verwaltungssenat in den Ländern (Austria) soddisfa tali criteri e, di conseguenza, deve essere considerato rientrante nella suddetta nozione. |
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2) |
L’articolo 1, lettera a), iii), della decisione quadro 2005/214, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretato nel senso che si deve ritenere che una persona abbia avuto la possibilità di essere giudicata da un’autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale nel caso in cui, prima di presentare il proprio ricorso, la stessa abbia dovuto rispettare un procedimento amministrativo precontenzioso. Siffatta autorità giudiziaria deve essere pienamente competente ad esaminare la causa con riferimento tanto alla valutazione in diritto quanto alle circostanze di fatto. |