17.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 409/2 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln — Germania) — Kronos International Inc./Finanzamt Leverkusen
(Causa C-47/12) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Articoli 49 TFUE e 54 TFUE - Libertà di stabilimento - Articoli 63 TFUE e 65 TFUE - Libera circolazione dei capitali - Normativa tributaria - Imposta sulle società - Normativa di uno Stato membro volta all’eliminazione della doppia imposizione dei dividendi distribuiti - Regime di imputazione applicato ai dividendi distribuiti da società residenti nello stesso Stato membro della società beneficiaria - Regime di esenzione applicato ai dividendi distribuiti dalle società residenti in uno Stato membro diverso da quello della società beneficiaria o in uno Stato terzo - Differente trattamento delle perdite della società beneficiaria dei dividendi))
2014/C 409/02
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Köln
Parti
Ricorrente: Kronos International Inc.
Resistente: Finanzamt Leverkusen
Dispositivo
1) |
La compatibilità con il diritto dell’Unione di una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale — ai sensi della quale una società con sede in uno Stato membro non può imputare le imposte sulle società assolte in un altro Stato membro o in uno Stato terzo da società di capitali distributrici di dividendi, per effetto dell’esenzione dall’imposta dei dividendi medesimi nel primo Stato membro qualora siano il risultato di partecipazioni pari ad almeno il 10 % del capitale della società distributrice e, nel caso di specie, la partecipazione effettiva della società di capitali beneficiaria dei dividendi sia superiore al 90 % e la società beneficiaria sia stata creata ai sensi della legislazione di uno Stato terzo — deve essere valutata alla luce degli articoli 63 TFUE e 65 TFUE. |
2) |
L’articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta all’applicazione del regime di esenzione ai dividendi distribuiti da società residenti in altri Stati membri e in Stati terzi, laddove il regime di imputazione sia applicato ai dividendi distribuiti da società con sede nello stesso Stato membro della società beneficiaria e, nell’ipotesi in cui la società beneficiaria medesima registri perdite, il regime di imputazione faccia sì che l’imposta versata dalla società distributrice residente venga in tutto o in parte rimborsata. |