Ordinanza del Presidente del Tribunale 12 dicembre 2011 – Akhars / Consiglio

(causa T‑579/11 R)

«Procedimento sommario – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Blocco dei fondi e delle risorse economiche – Domanda di sospensione dell’esecuzione e di provvedimenti provvisori – Insussistenza dell’urgenza – Insussistenza di un danno grave e irreparabile»

1.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Potere discrezionale del giudice del procedimento sommario (Artt. 256, n. 1, TFUE, 278 TFUE e 279 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 60, secondo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 14-18)

2.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Nesso di causalità tra il danno lamentato e l’atto impugnato – Onere della prova (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE) (v. punti 27-28, 36-38)

3.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Presupposti cumulativi (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE) (v. punti 40-41)

Oggetto

In sostanza, domanda di provvedimenti provvisori e di sospensione dell’esecuzione della decisione 2011/522/PESC del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 228, pag. 16), del regolamento (UE) n. 878/2011 del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 228, pag. 1), della decisione 2011/628/PESC del Consiglio, del 23 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 247, pag. 17) e del regolamento (UE) n. 1011/2011 del Consiglio, del 13 ottobre 2011, che modifica il regolamento n. 442/2011 (GU L 269, pag. 18), nei limiti in cui tali testi riguardano il ricorrente.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti sommari è respinta.

2)

Le spese sono riservate.