Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) dell’11 gennaio 2012 — Ben Ali / Consiglio
(causa T‑301/11)
«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive assunte in considerazione della situazione in Tunisia — Ricorso di annullamento — Termine di ricorso — Tardività — Insussistenza di forza maggiore — Assenza di errore scusabile — Domanda di riforma dell’atto impugnato — Domanda di risarcimento danni — Irricevibilità manifesta»
1. Ricorso di annullamento — Termini — Norma di ordine pubblico — Esame d’ufficio da parte del giudice dell’Unione (Art. 263, sesto comma, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 102, §§ 1 e 2) (v. punti 15, 16)
2. Ricorso di annullamento — Termini — Dies a quo — Regolamento concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia — Data di comunicazione dei motivi su cui si fonda regolamento a tali persone, entità o organismi (Art. 263, sesto comma, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 102, §§ 1 e 2; regolamento del Consiglio n. 101/2011) (v. punti 17-20)
3. Procedura — Termini di ricorso — Decadenza — Errore scusabile — Nozione –Caso fortuito o di forza maggiore — Nozione (Statuto della Corte di giustizia, art. 45, secondo comma) (v. punti 29, 32)
4. Ricorso di annullamento — Competenza del giudice dell’Unione — Regolamento concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia — Competenza a sostituire l’atto controverso con un altro atto o a riformarlo — Insussistenza — Conclusioni finalizzate allo sblocco o alla messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati — Irricevibilità (Artt. 261 TFUE e 264, primo comma, TFUE; regolamento del Consiglio n. 101/2011) (v. punto 62)
5. Procedura — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma –Individuazione dell’oggetto della controversia — Esposizione sommaria dei motivi dedotti — Atto introduttivo diretto al risarcimento dei danni causati da un’istituzione dell’Unione — Mancanza di indicazioni relative al danno subito — Irricevibilità [Statuto della Corte di giustizia, art. 19; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c), e 6] (v. punti 69-72, 76)
6. Procedura — Intervento coatto — Inammissibilità (Statuto della Corte di giustizia, art. 40; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 24, § 6, 115 e 116) (v. punti 79, 80)
Oggetto
Da un lato, domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 101/2011, del Consiglio, del 4 febbraio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 31, pag. 1), nella parte in cui riguarda il ricorrente e, dall’altro, domanda diretta ad ordinare al Consiglio l’adozione di talune deroghe al congelamento dei fondi imposto da detto regolamento, nonché domanda volta al risarcimento dei danni asseritamente subiti dal ricorrente. |
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |
3) |
Non vi è luogo a provvedere sulla domanda di intervento della Commissione europea. |