17.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 80/19


Ricorso proposto il 30 dicembre 2011 — TV2/Danimarca/Commissione europea

(Causa T-674/11)

2012/C 80/34

Lingua processuale: il danese

Parti

Ricorrente: TV2/Danimarca A/S (Odense, Danimarca) (rappresentante: advokat O. Koktvedgaard)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

In via principale, annullamento della decisione della Commissione del 20 aprile 2011, sulle misure della Danimarca in favore di TV2/Danimarca (C-2/2003), nella parte in cui ha dichiarato che le misure investigate costituivano aiuti di Stato compresi nel disposto dell’articolo 107, paragrafo1, TFUE (punti 101,153 e paragrafo 1 delle conclusioni della decisione).

In subordine, annullamento della decisione della Commissione del 20 aprile 2011, sulle misure della Danimarca in favore di TV2/Danimarca (C-2/2003), nella parte in cui ha dichiarato che:

tutte le misure investigate costituivano un aiuto nuovo e pertanto soggetto all’obbligo di notifica (punto 154 e paragrafo 1 delle conclusioni della decisione),

i canoni audiovisivi, che negli anni 1997-2002 sono stati trasferiti a TV2 e in seguito ulteriormente trasferiti alle regione, costituivano aiuti di Stato a TV2 (punto 194 della decisione) e

i proventi pubblicitari, che negli anni 1995 e 1996 e che al momento dello scioglimento del Fondo TV nel 1997 sono stati trasferiti dal Fondo TV2 a TV2 costituivano aiuti di Stato a TV2 (punti 90, 92, 193 e 195 e tabella I della decisione).

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata è in contrasto con l’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, con l’art. 14 TFUE e con il Protocollo di Amsterdam. Pertanto la ricorrente ritiene che:

la ricorrente non ha ricevuto l’aiuto di Stato, in quanto le misure investigate non attribuivano a TV2/Danimarca un vantaggio ai sensi dell’articolo 107 TFUE, ma costituivano esclusivamente un canone per l’espletamento di pubblici servizi forniti da TV2/Danimarca. La ricorrente afferma che la Commissione non ha applicato i requisiti posti dalla sentenza Altmark, in conformità con il suo spirito e finalità, e incorrettamente ha dichiarato che non ricorrevano i requisiti secondo e quarto stabiliti da detta sentenza.

L’asserito aiuto alla TV2/Danimarca sotto forma di canone ed esenzioni dall’imposta sulle società non ha costituito un aiuto nuovo ai sensi del regolamento sulla procedura (1), poiché dette misure erano precedenti all’adesione della Danimarca alla UE.

Il canone che è stato trasferito alle emissioni regionali mediante la TV2/Danimarca fra il 1997 e il 2002 non può qualificarsi come un aiuto statale alla TV2/Danimarca, poiché la TV2/Danimarca non è stato l’effettivo destinatario dei detti fondi, e

i fondi che furono trasferiti dalla TV2/Reclame A/S alla TV2/Danimarca mediante il fondo della TV2, provenienti dalla vendita di messaggi pubblicitari, non hanno costituito aiuto statali, poiché si trattava del pagamento alla TV2/Danimarca della diffusione di messaggi pubblicitari realizzati sulla sua rete televisiva.


(1)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22.3.1999 recante modalità di applicazione dell’(articolo 108 TFUE) (GU L 83, pag. 1).