3.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 65/16


Ricorso proposto il 27 dicembre 2011 — Spa Monopole/UAMI — Royal Mediterranea (THAI SPA)

(Causa T-663/11)

2012/C 65/30

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV (Spa, Belgio) (rappresentanti: avv.ti L. De Brouwer, E. Cornu e E. De Gryse)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Royal Mediterranea, SA (Madrid, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 20 ottobre 2011, procedimento R 1238/2010-4;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Royal Mediterranea, SA

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «THAI SPA» per prodotti e servizi delle classi 16, 41 e 43

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la richiedente

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazioni Benelux dei marchi denominativi «SPA» e «Les Thermes de Spa» per prodotti e servizi delle classi 32 e 42 (divenuta oggi classe 44)

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 in quanto la commissione di ricorso non ha riconosciuto l’esistenza di una somiglianza tra i «servizi di ristorazione (alimentazione)» della classe 43 designati dal marchio richiesto e le «acque minerali e gassose e altre bevande analcooliche; sciroppi e altri preparati per fare bevande» designati dal marchio denominativo «SPA» oggetto della registrazione Benelux; violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del citato regolamento n. 207/2009 in quanto la quarta commissione di ricorso non ha riconosciuto l’esistenza di un «nesso» tra i marchi «SPA» della classe 32 e «THAI SPA» della classe 43; e violazione dei diritti della difesa e dell’articolo 75 del citato regolamento n. 207/2009.