11.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 39/19


Ricorso proposto il 12 dicembre 2011 — Repubblica ellenica/Commissione

(Causa T-632/11)

(2012/C 39/37)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: I. Chalkias e S. Papaϊoannou)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accogliere il ricorso;

annullare, del tutto o in parte, la decisione di esecuzione della Commissione 14 ottobre 2011, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), notificata con il numero C(2011) 7105 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale L 270 del 15.10.11, pag. 33, ovvero modificarla secondo quanto più specificamente esposto;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica ellenica chiede con il suo ricorso l’annullamento della decisione di esecuzione della Commissione 14 ottobre 2011, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), notificata con il numero C(2011) 7105 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale L 270 del 15.10.11, pag. 33, nella parte relativa alle rettifiche finanziarie a carico della Repubblica ellenica, nel settore del regime di pagamento unico e nel settore dei regimi di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti, della distillazione e degli aiuti a determinati usi dei mosti.

Quanto alla rettifica nel settore del regime di pagamento unico, la ricorrente sottolinea, in primo luogo, che la sottoposizione a rettifiche forfettarie nei settori del regime di pagamento unico è illegittima in quanto: a) l’applicazione di rettifiche forfettarie nel primo anno di applicazione della PAC viola il principio generale di equità e di cooperazione; b) non sussiste un valido fondamento normativo per l’applicazione dei vecchi orientamenti di cui al documento VI/5530/1997 alla nuova PAC e al regime di pagamento unico, ovvero l’applicazione dei vecchi orientamenti alla nuova PAC lede gravemente il principio di proporzionalità.

In secondo luogo, la ricorrente sottolinea che la conclusione della Commissione secondo cui i criteri di ripartizione della riserva nazionale non erano conformi alle disposizioni di cui all’articolo 42 del regolamento n. 1782/2003 (1) e all’articolo 21 del regolamento n. 795/2004 (2) si basa su un’erronea interpretazione delle disposizioni stesse e su un’erronea valutazione delle circostanze di fatto.

In terzo luogo, la ricorrente sostiene, quanto alla rettifica forfettaria del 10 % applicata, che le constatazioni della Commissione riguardo ai criteri nazionali di ripartizione della riserva nazionale, alla mancata inclusione di tutte le superfici foraggere nel calcolo delle superfici/degli importi di riferimento e al calcolo della media regionale, non costituiscono violazioni del regolamento n. 1290/2005 e illegittimamente la Commissione ha applicato rettifiche finanziarie in applicazione di tale regolamento. In ogni caso, la ricorrente sostiene che la Commissione ha erroneamente interpretato ed applicato l’articolo 31 del regolamento n. 1290/2005 (3) e gli orientamenti di cui al documento VI/5530/1997 in quanto a) gli addebiti invocati dalla Commissione quanto ai criteri di ripartizione della riserva nazionale, anche se fossero provati, non sono sfociati nel pagamento di importi a favore di non aventi diritto e non hanno comportato un rischio di danno per il FEAGA; b) gli addebiti in questione non sono relativi alla mancata applicazione di un controllo fondamentale e, conseguentemente, non giustificano l’applicazione di una rettifica forfettaria in misura del 10 %.

Quanto alla rettifica nel settore del vino, la ricorrente deduce che la Commissione ha valutato erroneamente le circostanze di fatto con riferimento ai seguenti specifici punti: schedario viticolo, distillazioni e aiuti per gli usi dei mosti, distillazione obbligatoria dei sottoprodotti e ristrutturazione e riconversione dei vigneti, che manifestamente non giustificano una rettifica del 10 %, conformemente agli orientamenti sulle rettifiche finanziarie nella procedura di liquidazione, rettifica che è manifestamente sproporzionata rispetto alle carenze accertate nel sistema di controllo.


(1)  Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001.

(2)  Regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

(3)  Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune.