4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/29


Ricorso proposto il 25 novembre 2011 — Eni/UAMI — EMI (IP) (ENI)

(Causa T-599/11)

2012/C 32/61

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Eni SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: avv.ti D. De Simone e G. Orsoni)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: EMI (IP) Ltd (Londra, Regno Unito)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) dell’8 settembre 2011, procedimento R 2439/2010-1; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ENI», per prodotti e servizi delle classi 1-4, 6-7, 9, 11, 14, 16-19, 22, 25 e 35-45 — domanda di marchio comunitario n. 6488076

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione comunitaria n. 4197315 del marchio denominativo «EMI», per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 38, 41 e 42; registrazione comunitaria n. 6167357 del marchio figurativo «EMI», per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 28, 35, 38, 41 e 42

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: la ricorrente contesta la citata decisione della prima commissione di ricorso per i seguenti tre motivi: (i) erronea e non motivata constatazione della somiglianza dei prodotti e dei servizi, basata su un’interpretazione e su un’applicazione inesatte della giurisprudenza precedente in materia; (ii) erronea interpretazione ed applicazione della sentenza Praktiker che denota una comprensione errata dei principi anti-monopolio che la sottendono e in particolare del motivo ispiratore dell’introduzione della registrabilità dei servizi di vendita al dettaglio; ed (iii) erronea constatazione della somiglianza dei segni e del rischio di confusione.