14.1.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 13/18 |
Ricorso proposto il 28 ottobre 2011 — Symbio Gruppe/UAMI — ADA Cosmetic (SYMBIOTIC CARE)
(Causa T-562/11)
2012/C 13/38
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Symbio Gruppe GmbH & Co. KG (Herborn, Germania) (rappresentanti: avv.ti A. Schulz e C. Onken)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: ADA Cosmetic GmbH (Kehl, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 18 agosto 2011, procedimento R 2121/2010-4; |
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condannare l’UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ADA Cosmetic GmbH.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «SYMBIOTIC CARE» per prodotti delle classi 3, 5, 29 e 30, registrazione internazionale.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente.
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: i marchi denominativo e figurativo «SYMBIOFLOR» e «SYMBIOLACT», registrazione internazionale del marchio denominativo «SYMBIOFEM» e del marchio figurativo «SYMBIOVITAL» per prodotti delle classi 1, 3, 5, 29 e 32.
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009, poiché tra i marchi in conflitto esisterebbe un rischio di confusione, nonché violazione dell’art. 75 del regolamento n. 207/2009, dato che la commissione di ricorso avrebbe omesso di riconoscere che i marchi opposti costituivano una famiglia di marchi.