7.1.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/18 |
Ricorso proposto il 19 ottobre 2011 — MIP Metro/UAMI — Real Seguros (real,- QUALITY)
(Causa T-548/11)
2012/C 6/34
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: avv.ti J. Plate e R. Kaase)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Real Seguros, SA (Porto, Portogallo)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
sospendere il procedimento fino alla decisione definitiva dell’Ufficio dei marchi portoghese in merito alla domanda di declaratoria di decadenza presentata dalla ricorrente avverso i marchi anteriori portoghesi registrati con i nn. 249791, 249793 e 254390; in caso di mancato accoglimento della domanda di sospensione del procedimento, proseguire quest’ultimo e |
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 17 agosto 2011, procedimento R 114/2011-4; e |
— |
condannare il convenuto alle spese, comprese quelle attinenti al procedimento d’impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo internazionale «real,-QUALITY», registrato con il n. W 983683, in rosso, blu e beige per servizi della classe 36
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo portoghese «REAL», registrato con il n. 249791, per servizi della classe 36; marchio denominativo portoghese «REAL SEGUROS», registrato con il n. 249793, per servizi della classe 36; marchio figurativo portoghese contenente l’elemento denominativo «REAL», registrato con il n. 254390, per servizi della classe 36; vari diritti non registrati di cui si chiede una protezione in tutti gli Stati membri o in Portogallo
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione nella sua interezza
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che sussistesse un rischio di confusione tra il marchio richiesto e i marchi oggetto di opposizione.