7.1.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/17 |
Ricorso proposto il 12 ottobre 2011 — Spectrum Brands (UK)/UAMI Philips (STEAM GLIDE)
(Causa T-544/11)
2012/C 6/33
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Spectrum Brands (UK) Ltd (Manchester, Regno Unito) (rappresentante: S. Malynicz, Barrister)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Koninklijke Philips Electronics NV (Eindhoven, Paesi Bassi)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 14 luglio 2011, procedimento R 1289/2010-1; e |
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condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla ricorrente |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio denominativo «STEAM GLIDE» per prodotti della classe 9 — registrazione del marchio comunitario n. 5167382.
Titolare del marchio comunitario: la ricorrente
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso ha proposto una domanda di dichiarazione di nullità in base all’art. 52, n. 1, lett. a), congiuntamente agli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all’art. 7, n. 1, lett. a), b) e c) del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009.
Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e dichiarazione di nullità della registrazione del marchio comunitario
Motivi dedotti: violazione dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha valutato erroneamente il senso e la sintassi del marchio e dei suoi elementi costituivi, nonché la sua eventuale idoneità a costituire un termine che descrive i prodotti di cui trattasi in modo immediato e diretto. Inoltre, la commissione di ricorso non ha tenuto conto dell’interesse generale sotteso all’art. 7, n. 1, lett. c) del regolamento sul marchio comunitario. Violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso non ha tenuto conto della funzione essenziale del marchio, non ha esaminato il punto di vista del consumatore medio, non ha esaminato l’art. 7, n. 1, lett. b) separatamente dall’art. 7, n. 1, lett. c), né ha esaminato l’interesse generale sotteso all’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento sul marchio comunitario e non ha analizzato il marchio nel suo complesso.