3.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 355/27


Ricorso proposto il 2 ottobre 2011 — European Dynamics Luxembourg e a./Commissione

(Causa T-536/11)

2011/C 355/48

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Lussemburgo), European Dynamics Belgium SA (Bruxelles, Belgio), Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e M. Dermitzakis)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea che seleziona l’offerta delle ricorrenti presentata in risposta alla gara d’appalto a procedura aperta AO 10340 (lotti 1, 3 e 4) «Servizi informatici — Sviluppo di software, manutenzione, consulenza e assistenza per vari tipi di applicazioni informatiche» (1), quale terzo contraente nel meccanismo a cascata per i lotti nn. 1 e 4 e quale secondo contraente nel meccanismo a cascata per il lotto n. 3, comunicata alle ricorrenti con lettera datata 22 luglio 2011, e annullare tutte le decisioni collegate dell’Ufficio, incluse quelle di aggiudicare il rispettivo contratto al primo e al secondo contraente nel meccanismo a cascata; e

condannare l’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea a risarcire i danni da perdita di chance e il danno alla reputazione e alla credibilità dei ricorrenti per un importo pari a EUR 3 450 000; e

condannare l’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea all’integralità delle spese sostenute dalle ricorrenti nell’ambito del presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi per ogni lotto.

1)

Primo motivo, con cui si sostiene che l’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea ha violato l’obbligo di motivazione, non ha adeguatamente esposto i meriti relativi dell’offerente aggiudicatario e, in generale, che esso ha violato le disposizioni dell’art. 100, n. 2, del regolamento finanziario;

2)

Secondo motivo, con cui si afferma che l’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea ha violato i capitolati d’oneri ed ha applicato un criterio di attribuzione contrario all’art. 97 del regolamento finanziario e all’art. 138 delle modalità d'esecuzione;

3)

Terzo motivo, con cui si deducono errori manifesti di valutazione, osservazioni vaghe e non suffragate del comitato di valutazione, la modifica a posteriori dei criteri di aggiudicazione indicati nella gara d’appalto, la mancata comunicazione in tempo utile dei nuovi criteri agli offerenti e la confusione tra criteri di selezione e criteri di aggiudicazione.


(1)  GU 2011/S 66 — 106099