3.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 355/27 |
Ricorso proposto il 2 ottobre 2011 — European Dynamics Luxembourg e a./Commissione
(Causa T-536/11)
2011/C 355/48
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Lussemburgo), European Dynamics Belgium SA (Bruxelles, Belgio), Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e M. Dermitzakis)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea che seleziona l’offerta delle ricorrenti presentata in risposta alla gara d’appalto a procedura aperta AO 10340 (lotti 1, 3 e 4) «Servizi informatici — Sviluppo di software, manutenzione, consulenza e assistenza per vari tipi di applicazioni informatiche» (1), quale terzo contraente nel meccanismo a cascata per i lotti nn. 1 e 4 e quale secondo contraente nel meccanismo a cascata per il lotto n. 3, comunicata alle ricorrenti con lettera datata 22 luglio 2011, e annullare tutte le decisioni collegate dell’Ufficio, incluse quelle di aggiudicare il rispettivo contratto al primo e al secondo contraente nel meccanismo a cascata; e |
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condannare l’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea a risarcire i danni da perdita di chance e il danno alla reputazione e alla credibilità dei ricorrenti per un importo pari a EUR 3 450 000; e |
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condannare l’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea all’integralità delle spese sostenute dalle ricorrenti nell’ambito del presente ricorso. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi per ogni lotto.
1) |
Primo motivo, con cui si sostiene che l’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea ha violato l’obbligo di motivazione, non ha adeguatamente esposto i meriti relativi dell’offerente aggiudicatario e, in generale, che esso ha violato le disposizioni dell’art. 100, n. 2, del regolamento finanziario; |
2) |
Secondo motivo, con cui si afferma che l’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea ha violato i capitolati d’oneri ed ha applicato un criterio di attribuzione contrario all’art. 97 del regolamento finanziario e all’art. 138 delle modalità d'esecuzione; |
3) |
Terzo motivo, con cui si deducono errori manifesti di valutazione, osservazioni vaghe e non suffragate del comitato di valutazione, la modifica a posteriori dei criteri di aggiudicazione indicati nella gara d’appalto, la mancata comunicazione in tempo utile dei nuovi criteri agli offerenti e la confusione tra criteri di selezione e criteri di aggiudicazione. |
(1) GU 2011/S 66 — 106099