17.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 370/25 |
Ricorso proposto il 7 ottobre 2011 — Luxembourg Patent Co./UAMI — DETEC (FIREDETEC)
(Causa T-527/11)
2011/C 370/43
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Luxembourg Patent Co. SA (Lintgen, Lussemburgo) (rappresentante: avv. K. Manhaeve)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sistemas de Seguridad, Detección y Extinción de Incendios, SL (DETEC) (Madrid, Spagna)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 26 luglio 2011, procedimento R 736/2010-4, nella parte in cui ha accolto l’opposizione avverso la domanda di marchio della ricorrente per «estintori; estintori (attrezzature) che individuano ed estinguono automaticamente e autonomamente il fuoco», della classe 9, e «Messa a punto di estintori, di materiali per estinguere il fuoco e di apparecchi per estinguere il fuoco», della classe 42; e |
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condannare il convenuto e — eventualmente — la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a pagare congiuntamente e solidalmente tutte le spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «FIREDETEC», per prodotti delle classi 1, 9, 17 e 42 — domanda di marchio comunitario n. 4904389
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione spagnola n. 1759982 del marchio figurativo «DETEC», per prodotti della classe 9; registrazione spagnola n. 1759983 del marchio figurativo «DETEC», per servizi della classe 37; registrazione comunitaria n. 3813219 del marchio figurativo «DETEC Sistemas de Seguridad, Detección y Extinción de Incendios, SL», per prodotti e servizi delle classi 9, 37 e 45
Decisione della divisione d’opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha valutato erroneamente l’esistenza del rischio di confusione tra il marchio richiesto ed il marchio contrapposto.