12.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 331/25 |
Ricorso proposto il 5 settembre 2011 — Sepro Europe/Commissione
(Causa T-483/11)
2011/C 331/48
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Sepro Europe Ltd (Harrogate, Regno Unito) (rappresentanti: C. Mereu e K. Van Maldegem, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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dichiarare il ricorso ammissibile e fondato; |
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annullare la decisione della Commissione 2011/328/UE (1); |
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condannare la convenuta alle spese; e |
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adottare gli ulteriori provvedimenti del caso. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1) |
Con il primo motivo, essa asserisce che la convenuta sarebbe incorsa in manifesti errori di valutazione, in quanto la giustificazione da essa emessa con riguardo alla decisione della Commissione 2011/328/UE, in base alle preoccupazioni fatte valere e relative a i) esposizione dei lavoratori e ii) esposizione ambientale, avrebbe costituito errore di diritto. |
2) |
Con il secondo motivo, essa asserisce che la convenuta avrebbe violato il corretto svolgersi del procedimento ed i diritti della difesa, nonché il principio di buona amministrazione, avendo erroneamente preso in considerazione il problema fatto valere riguardante il rapporto tra isomeri, che è stato individuato come problema critico per la prima volta allo stadio del riesame, in una fase del procedimento molto avanzata. Ne è conseguito che alla ricorrente non è stata data l’opportunità di rispondere agli argomenti specifici che avevano condotto alla decisione di non inclusione. Per di più, la convenuta è venuta meno all’obbligo di prendere in considerazione la proposta di modifica della ricorrente. |
3) |
Con il terzo motivo, essa asserisce che la decisione della Commissione 2011/328/UE è illegittima perché sproporzionata. Anche qualora si ammettesse che vi fossero preoccupazioni che meritano maggiore attenzione, il provvedimento di cui trattasi è sproporzionato per il modo in cui affronta i problemi dell’asserita esposizione del lavoratore e dell’esposizione ambientale. |
4) |
Con il quarto motivo, essa asserisce che la decisione della Commissione 2011/328/UE è illegittima perché motivata in modo inadeguato, essendo la convenuta venuta meno all’obbligo di fornire la prova o la motivazione idonea a giustificare il suo disaccordo con la modifica proposta dalla ricorrente, pregiudicando pertanto il calcolo dei livelli stimati di esposizione dei lavoratori, pur con l’uso di serre in vetro ad alta tecnologia. |
(1) Decisione di esecuzione della Commissione 1 giugno 2011, concernente la non iscrizione del flurprimidol nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (notificata come documento C(2011) 3733) (GU 2011 L 153, pag. 192).