1.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 290/17


Ricorso proposto il 5 agosto 2011 — Evropaïki Dynamiki/Commissione

(Causa T-442/11)

2011/C 290/25

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv. ti N. Korogiannikis e M. Dermitzakis)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Annullare la decisione della Commissione 27 maggio 2011 di non adottare alcun provvedimento correttivo dopo che il Mediatore europeo è giunto alla conclusione che la decisione adottata dalla Commissione nel mese di novembre 2006 di scegliere i prodotti e i servizi di una società terza non era conforme alla normativa UE applicabile nel settore degli appalti pubblici;

condannare la Commissione a risarcire i danni alla ricorrente sì da far venire meno le conseguenze negative sofferte da quest’ultima a causa della decisione del novembre 2006;

condannare la Commissione a risarcire alla ricorrente la somma di EUR 1 milione per la perdita dell’opportunità di partecipare al bando di gara che l’Istituzione aveva deciso di ritirare;

condannare la Commissione a risarcire alla ricorrente la somma di EUR 1 milione per un utilizzo non autorizzato dei diritti di proprietà intellettuale;

condannare la Commissione a risarcire alla ricorrente la somma di EUR 10 milioni per danno morale, derivante dalla lesione della sua reputazione e della sua credibilità;

condannare la Commissione a pubblicare un annuncio, diretto ad informare il mercato e tutti gli operatori interessati a CIRCA (uno strumento informatico che permette la collaborazione elettronica fra lavoratori o gruppi di individui ubicati in luoghi diversi) del fatto che non si tratta di una piattaforma obsoleta, che la piattaforma sviluppata dalla Alfresco Software Ltd. non è una piattaforma privilegiata e che gli utilizzatori sono liberi di scegliere in sostituzione di CIRCA la piattaforma che desiderano; e

condannare la Commissione a rimborsare alla ricorrente l’integralità delle spese sostenute nell’ambito del presente ricorso, anche qualora il medesimo fosse respinto.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione dell’obbligo di cui agli artt. 27, 88 e 91 del regolamento finanziario (1), nonché di cui agli artt. 116, 122 e 124 delle modalità d’esecuzione (2), di avviare una procedura di gara aperta o licitazione privata ristretta.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione del principio di buona amministrazione e dell’obbligo di motivazione.

4.

Quarto motivo, vertente sullo sviamento di potere nel quale sarebbe incorsa la Commissione.


(1)  Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, p. 1).

(2)  Regolamento (CE, Euratom) della Commissione 23 dicembre 2002, n. 2342, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, p. 1).