24.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 282/46 |
Ricorso proposto il 4 agosto 2011 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria/Commissione
(Causa T-429/11)
2011/C 282/85
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (Bilbao, Spagna) (rappresentanti: avv. ti J. Ruiz Calzado, M. Núñez-Müller e J. Domínguez Pérez)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare l’art. 1, n. 1, della decisione; |
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in subordine, annullare parzialmente l’art. 1, nn. 4 e 5, della decisione; |
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in via di ulteriore subordine, annullare l’art. 4 della decisione o, se del caso, modificarne la portata; |
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condannare la Commissione al pagamento di tutte le spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso è diretto avverso l’art. 1, n. 1, della decisione della Commissione europea 12 gennaio 2001, caso n. C 45/2007 (ex NN 51/2007, ex CP 9/2007), relativa all’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere applicato per la Spagna (in prosieguo: la «decisione»).
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sulla violazione degli artt. 107 e 108 TFUE, nel ritenere che l’art. 12, n. 5, del testo rifuso della Ley del Impuesto sobre Sociedades [legge d’imposta sulle società] (TRLIS) costituisce un aiuto di Stato dal momento che consente l’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie extracomunitarie. |
2) |
Secondo motivo, vertente su un errore di diritto e una violazione procedurale nel ritenere che, per concludere che una misura sia un aiuto di Stato che debba essere vietata nella sua interezza, sia sufficiente che la sua applicazione conduca a determinate situazioni configuranti un aiuto. |
3) |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, avendo la decisione concluso che: (i) la misura è un aiuto illegittimo nella sua interezza, anche nei confronti di paesi come la Cina o l’India e in altri paesi in cui sia dimostrata o possa dimostrarsi l’esistenza di espressi ostacoli giuridici alle aggregazioni transfrontaliere di imprese, e che (ii) la misura è un aiuto di Stato incompatibile nella sua interezza, incluso nella parte in cui autorizza la deduzione dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni maggioritarie in imprese estere al di fuori dell’Unione. |
4) |
Quarto motivo, vertente sulla violazione dei principi del legittimo affidamento e della parità di trattamento, nell’essersi la Commissione discostata dagli orientamenti della comunicazione sulla fiscalità diretta e dalla sua prassi amministrativa. |
5) |
Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione, non avendo la Commissione verificato l’esatta portata degli ostacoli pratici ad una fusione extracomunitaria. |
6) |
Sesto motivo, vertente sugli errori di diritto e di valutazione nella portata del legittimo affidamento riconosciuta nella decisione. |
7) |
Settimo motivo, vertente su un’insufficienza nella motivazione della decisione. |