24.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 282/45


Ricorso proposto il 3 agosto 2011 — Repubblica ellenica/Commissione

(Causa T-425/11)

2011/C 282/83

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: P. Mylonopoulos e K. Boskovits)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata, e

condannare la Commissione al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione europea 24 maggio 2011, C(2011) 3504 def., relativa all'aiuto di Stato a talune case da gioco greche, n. C 16/2010 (ex NN 22/2010, ex CP 318/2009).

A sostegno del ricorso la ricorrente fa valere i seguenti motivi di annullamento:

1)

Primo motivo: Erronea interpretazione dell'articolo 107, n. 1, TFUE, relativo alla nozione di aiuto di Stato.

In particolare, la ricorrente sostiene che la convenuta erroneamente ritenga che l'applicazione di un biglietto d'ingresso inferiore in taluni casinò abbia loro conferito un vantaggio con riduzione delle entrate pubbliche. Inoltre, i presunti beneficiari dell'aiuto non si trovano in una situazione giuridica e fattuale analoga agli altri casinò operanti in Grecia, gli scambi intracomunitari non sono influenzati né viene falsata la concorrenza nel mercato interno.

2)

Secondo motivo: Motivazione inadeguata, carente e contraddittoria in merito alla composizione dell'aiuto di Stato.

La ricorrente rileva, in particolare, che la motivazione è contraddittoria dal momento che ammette che l'applicazione di un biglietto d'ingresso inferiore possa accrescere la clientela dei casinò in esame mentre, nel contempo, contesta l'aumento delle entrate pubbliche a causa dell'incremento della clientela. La motivazione è, altresì, carente quanto alla dimostrazione del vantaggio e al fondamento dell'influenza sugli scambi intracomunitari, nonché palesemente erronea quanto alla dimostrazione della selettività della misura.

3)

Terzo motivo: Il recupero dell'aiuto viola l'articolo 14 del regolamento del Consiglio 659/99/CE (1).

In particolare, la ricorrente sostiene che l'aiuto non viene richiesto agli effettivi beneficiari, ossia i clienti dei casinò che applicano un prezzo del biglietto inferiore. Inoltre, il recupero è contrario al principio generale del legittimo affidamento, a motivo della giurisprudenza precedente del Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato) e della condotta della convenuta, nonché al principio generale della proporzionalità, in quanto impone un onere sproporzionato e ingiustificato ai presunti beneficiari dell'aiuto e rafforza la posizione concorrenziale dei casinò che applicano un prezzo del biglietto di 12 euro.

4)

Quarto motivo: La convenuta ha proceduto a un calcolo erroneo degli importi da recuperare.

La ricorrente sostiene che la convenuta non è stata in grado di calcolare con precisione il presunto vantaggio conseguito dai beneficiari dell'aiuto e non tiene conto dell'influenza che l'applicazione di un prezzo del biglietto inferiore ha esercitato o che poteva esercitare sulla domanda.


(1)  Regolamento del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE (GU L 83 del 27/03/1999, pag. 1).