22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/44


Ricorso proposto il 28 luglio 2011 — Hemofarm/UAMI — Laboratorios Diafarm (HEMOFARM)

(Causa T-411/11)

2011/C 311/83

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Hemofarm AD farmaceutsko-hemijska industrija Vršac (Vršac, Serbia) (rappresentante: D. Cañadas Arcas)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Laboratorios Diafarm, SA (Barberá del Vallès, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

sospendere il procedimento dinanzi al Tribunale avviato dalla ricorrente e relativo al ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) 17 maggio 2011, fintanto che l’UAMI e i Tribunali competenti in materia commerciale di Barcellona nn. 4 e 8 si pronuncino sulle domande di dichiarazione di nullità e decadenza per mancato uso;

in caso contrario, riesaminare, annullare o eventualmente modificare la decisione della quarta commissione di ricorso, R 298/2010-4, nella parte in cui si riferisce ai prodotti impugnati appartenenti alla classe 5, al fine di rigettare quindi l’opposizione B 996 506 relativamente a detta classe, di modo che la domanda di marchio comunitario n. 4 504 049 HEMOFARM della ricorrente risulti accettata per tutti i prodotti della classe 5 e si possa procedere alla sua registrazione nelle classi richieste 5 e 35.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «HEMOFARM» per prodotti e servizi appartenenti alle classi 3, 5 e 35.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Laboratorios Diafarm, SA.

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo comunitario e internazionale «HEMOFARM» per prodotti appartenenti alle classi 3 e 16 e marchi denominativi nazionali «HEMOPLANT» e «HEMONET» per prodotti appartenenti alla classe 5.

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), dal momento che non sussisterebbe rischio di confusione tra i marchi in conflitto.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).