24.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 282/40 |
Ricorso proposto il 29 luglio 2011 — Axa Mediterranean/Commissione
(Causa T-405/11)
2011/C 282/75
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Axa Mediterranean Holding, SA (Palma de Mallorca, Spagna) (rappresentanti: J. Buendía Sierra, E. AbadValdenebro, R. Calvo Salinero e M. Muñoz de Juan, abogados)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare ammissibile e accogliere la richiesta di prova presentata; |
— |
dichiarare ammissibili e accogliere i motivi di annullamento dedotti nella presente domanda; |
— |
annullare l’art. 1, n. 1 della decisione nella parte in cui dichiara che l’art. 12, n, 5 del TRLIS [«Real decreto legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades», legge spagnola relativa all’imposta sulle società; in prosieguo: «il TRLIS»] comporta elementi di aiuto di Stato; |
— |
in subordine, annullare l’art. 1, n. 1 della decisione nella parte in cui dichiara che l’art. 12, n, 5 del TRLIS comporta elementi di aiuto di Stato quando si applica ad acquisizioni di partecipazioni azionarie che suppongano l’acquisizione del controllo; |
— |
in subordine, annullare l’art. 4 della decisione nella parte in cui dispone l’ordine di recupero delle operazioni stipulate prima della data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della decisione finale oggetto del presente ricorso; |
— |
in subordine, annullare l’art. 1, n. 1 e in subordine l’art. 4 della decisione nella parte in cui si riferisce ad operazioni realizzate in Messico e in Turchia, e |
— |
condannare la Commissione alle spese del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso è diretto avverso la decisione della Commissione 12 gennaio 2011, C(2010) 9566, relativa all’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere.
I motivi e principali argomenti sono quelli già dedotti nella causa T-399/11, Banco de Santander e Santusa Holding/Commissione.