24.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 282/36


Ricorso proposto il 29 luglio 2011 — Banco Santander e Santusa/Commissione

(Causa T-399/11)

2011/C 282/71

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Banco Santander, SA (Santander-Spagna), Santusa Holding, SL (Boadilla del Monte, Spagna) (Rappresentanti: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro e R. Calvo Salinero, avvocati, e M. Muñoz de Juan, avvocatessa)

Convenuta: Commissione Europea.

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

ammettere e accogliere i motivi di annullamento dedotti nel ricorso e di conseguenza annullare l’art. 1, n. 1, della decisione che ha qualificato l’art. 12, n. 5, del TRLIS come aiuto di Stato;

in subordine:

annullare l’art. 1, n. 1, nella parte in cui dichiara che l’art. 12, n. 5, del TRLIS comporta elementi di aiuto di Stato quando si applica alle acquisizioni di partecipazioni di maggioranza;

annullare l’art. 4, nella parte in cui applica l’ingiunzione di recupero ad operazioni effettuate anteriormente alla pubblicazione della decisione definitiva oggetto del presente ricorso nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (GU del 21 maggio 2011).

annullare l’art. 1, n. 1, e in ulteriore subordine l’art. 4, nella parte in cui si riferisce ad operazioni effettuate in Messico, negli Stati Uniti ed in Brasile, e

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso ha ad oggetto la decisione della Commissione C(2010) 9566 del 12 gennaio 2011, relativa all’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere.

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1)

Primo motivo, vertente su un errore manifesto di diritto nell’analisi della nozione di selettività e nella qualifica della misura in questione come aiuto di Stato.

Secondo la ricorrente, la Commissione non ha dimostrato che la misura fiscale di cui trattasi favorisca «talune imprese o talune produzioni», come richiede l’art. 107, n. 1, del TFUE. Essa si limita ad affermare che tale misura è selettiva per il fatto che si applica soltanto all’acquisto di partecipazioni in società estere (nel caso di specie, stabilite in paesi terzi che non sono membri dell’UE) e non in società nazionali. La ricorrente sostiene che tale ragionamento è errato e circolare. La circostanza che la misura esaminata, come qualsiasi altro provvedimento fiscale, si basi sul soddisfacimento di determinati requisiti oggettivi, non rende la stessa una misura selettiva de iure o de facto. La Spagna ha fornito dati che dimostrano che si tratta di una misura generale applicabile, de iure e de facto, a tutte le imprese soggette all’imposta sulle società spagnole, a prescindere dalla loro dimensione, natura, settore e origine.

In secondo luogo, il trattamento prima facie diverso di cui all’art. 12, n. 5, del TRLIS, lungi dal costituire un vantaggio selettivo, ha il fine di porre su un piano di parità di trattamento fiscale tutte le operazioni di acquisto di azioni, siano esse nazionali o estere. Nei paesi terzi esistono pesanti ostacoli alla realizzazione di fusioni, che, di fatto, impediscono di effettuare tale tipo di operazioni; per contro, le fusioni sono possibili in ambito nazionale e a tal fine è ammesso l’ammortamento dell’avviamento finanziario. Di conseguenza, l’art. 12, n. 5, del TRLIS non fa altro che estendere tale ammortamento all’acquisto di partecipazioni nelle società di paesi terzi, operazione che costituisce l’equivalente funzionale più vicino –e praticabile- alle fusioni nazionali e pertanto appartiene all’economia e alla logica del sistema spagnolo.

La Commissione a torto ritiene che non esistano ostacoli alle operazioni di fusione con imprese dei paesi terzi e di conseguenza incorre in errore quando stabilisce il sistema di riferimento necessario per determinare la selettività, respingendo gli argomenti relativi alla neutralità fiscale. In particolare, la Commissione commette errori nell’analisi delle operazioni realizzate negli Stati Uniti, in Brasile ed in Messico.

In subordine, la decisione dovrebbe essere annullata almeno per la parte che riguarda le acquisizioni delle partecipazioni di maggioranza nelle imprese di paesi terzi che sarebbero equiparate alle operazioni di fusione realizzate in ambito nazionale e che pertanto sarebbero giustificate dall’economia e dalla logica del sistema spagnolo.

2)

Secondo motivo, basato su un errore di diritto nell’identificazione del beneficiario della misura

In subordine, anche qualora si ritenesse che l’art. 12, n. 5, TRLIS contenga elementi integranti aiuti di Stato, quod non, la Commissione avrebbe dovuto realizzare un’analisi economica esaustiva per determinare quali fossero stati i beneficiari del potenziale aiuto. La ricorrente considera che i beneficiari dell’aiuto (nella forma di un sovrapprezzo per l’acquisto delle partecipazioni) sarebbero i venditori delle partecipazioni e non, come pretende la Commissione, le imprese spagnole che abbiano applicato detta misura.

3)

Terzo motivo, basato sulla violazione del principio generale del legittimo affidamento, riguardo alla fissazione dell’ambito di applicazione temporale dell’ingiunzione di recupero.

In subordine, e per il caso in cui si ritenesse che l’art. 12, n. 5 del TRILS costituisca un aiuto, la Commissione violerebbe la giurisprudenza dei giudici dell’Unione limitando l’applicazione temporale del principio del legittimo affidamento fino alla pubblicazione della decisione di avvio del procedimento di indagine (21.12.2007) e pertanto chiedendo il recupero delle operazioni realizzate successivamente a tale data (tranne nel caso di operazioni di acquisizioni maggioritarie realizzate in India e in Cina, per le quali il legittimo affidamento è stato esteso fino al 21.5.2011, data di pubblicazione della decisione finale, ritenendo che in tali casi esistessero effettivamente ostacoli giuridici concreti alle fusioni internazionali).

La ricorrente sostiene che, conformemente alla prassi della Commissione ed alla giurisprudenza, l’avvio del procedimento di indagine non pregiudica la natura della misura, per cui non potrebbe servire da dies ad quem, ma dovrebbe coincidere in ogni caso con la data di pubblicazione della decisione finale nella GU.

D’altra parte, risultano ingiustificati i limiti sostanziali che la decisione pone al legittimo affidamento riconosciuto per il periodo compreso tra la decisione di avvio del procedimento e la decisione finale, limitandolo alle operazioni relative all’acquisizione di partecipazioni maggioritarie in Cina ed in India. Tale legittimo affidamento doveva essere esteso all’insieme delle operazioni effettuate in qualsiasi paese terzo, conformemente alla giurisprudenza.