24.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 282/36 |
Ricorso proposto il 29 luglio 2011 — Banco Santander e Santusa/Commissione
(Causa T-399/11)
2011/C 282/71
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Banco Santander, SA (Santander-Spagna), Santusa Holding, SL (Boadilla del Monte, Spagna) (Rappresentanti: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro e R. Calvo Salinero, avvocati, e M. Muñoz de Juan, avvocatessa)
Convenuta: Commissione Europea.
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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ammettere e accogliere i motivi di annullamento dedotti nel ricorso e di conseguenza annullare l’art. 1, n. 1, della decisione che ha qualificato l’art. 12, n. 5, del TRLIS come aiuto di Stato; |
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in subordine:
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condannare la Commissione alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso ha ad oggetto la decisione della Commissione C(2010) 9566 del 12 gennaio 2011, relativa all’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere.
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.
1) |
Primo motivo, vertente su un errore manifesto di diritto nell’analisi della nozione di selettività e nella qualifica della misura in questione come aiuto di Stato.
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2) |
Secondo motivo, basato su un errore di diritto nell’identificazione del beneficiario della misura
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3) |
Terzo motivo, basato sulla violazione del principio generale del legittimo affidamento, riguardo alla fissazione dell’ambito di applicazione temporale dell’ingiunzione di recupero.
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