24.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 282/33


Ricorso proposto il 22 luglio 2011 — Deutsche Post/Commissione

(Causa T-388/11)

2011/C 282/66

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche Post AG (Bonn, Germania) (rappresentanti: avv.ti J. Sedemund, T. Lübbig e M. Klasse)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 10 maggio 2011 nel procedimento concernente l’aiuto di Stato C 36/2007 — Germania, aiuto di Stato a favore della Deutsche Post AG (COM[2011] 3081 def.);

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Commissione 10 maggio 2011 nel procedimento concernente l’aiuto di Stato C 36/2007 — Germania, aiuto di Stato a favore della Deutsche Post AG, con cui la Commissione ha stabilito di estendere il procedimento d’indagine di cui all’art. 108, n. 2, TFUE a tale caso. L’estensione riguarda il finanziamento pubblico del regime pensionistico dei dipendenti assunti dalla Deutsche Bundespost prima della costituzione della ricorrente, il quale già costituiva oggetto della decisione di avvio del procedimento adottata dalla Commissione in data 12 settembre 2007 nel presente caso.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 107, n. 1, TFUE — Qualificazione come aiuto di Stato manifestamente errata

L’errore manifesto di valutazione commesso dalla Commissione consisterebbe nel fatto che la Commissione non avrebbe applicato al caso di specie la giurisprudenza Combus (sentenza 16 marzo 2004, causa T-157/01, Danske Busvognmænd/Commissione, Racc. pag. II-917). In base a tale giurisprudenza, le misure che esonerano le ex imprese pubbliche da oneri pensionistici eccedenti la misura normalmente sostenuta dalle imprese private non costituiscono aiuti di Stato. Applicando detta giurisprudenza al caso di specie, ne deriva necessariamente che il finanziamento pubblico degli obblighi pensionistici non può costituire aiuto di Stato.

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 1, lett. b), del regolamento n. 659/99 (1) e degli artt. 107 TFUE e 108 TFUE — Errore manifesto di valutazione nella classificazione come aiuto «nuovo»

L’errore manifesto della Commissione consisterebbe nel non aver considerato che la responsabilità statale per gli obblighi pensionistici — qualora ricorrano effettivamente le condizioni perché sussista un aiuto — potrebbe riguardare soltanto gli aiuti esistenti. Secondo la ricorrente, la responsabilità permanente delle autorità federali per gli obblighi pensionistici deriva dalla Legge fondamentale tedesca (Grundgesetz), pertanto essa era già in essere al momento dell’entrata in vigore dei Trattati e non ha successivamente subito alcuna modifica sostanziale. Inoltre, la Commissione sarebbe vincolata a quanto dichiarato nella sentenza Deutsche Post/Commissione, causa T-266/02, secondo cui, con riferimento alla disciplina pensionistica, già nella sua decisione 19 giugno 2002, essa aveva negato l’esistenza del presupposto di un «vantaggio» insito nella normativa degli aiuti, il che equivarrebbe a un’attestazione negativa in relazione a detta normativa.

3)

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 107, n. 1, TFUE — Metodo di calcolo dei presunti aiuti manifestamente errato

La ricorrente lamenta che la Commissione non ha eseguito il calcolo di compensazione, a suo dire necessario, delle prestazioni sociali effettivamente sostenute dalla ricorrente per i dipendenti, detratte le presunte «maggiorazioni» per gli oneri sociali atipici per la concorrenza, contenute nei corrispettivi approvati per i prodotti regolamentati, e dei contributi sociali a carico dei concorrenti privati in condizioni normali di mercato. Pertanto, il metodo di calcolo della Commissione escluderebbe illegittimamente l’intero importo delle prestazioni sociali effettivamente corrisposto dalla ricorrente per i dipendenti, con il risultato che per l’ammontare dei presunti aiuti calcolati dalla Commissione sarebbe irrilevante se e in quale misura la ricorrente abbia versato le prestazioni sociali. La ricorrente fa altresì valere che le presunte «maggiorazioni» contenute nei corrispettivi non sarebbero verificabili, e, in ogni caso, i costi sociali atipici per la concorrenza non potrebbero di fatto essere coperti dai risultati.

4)

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’art. 107, n. 1, TFUE — Qualificazione manifestamente errata del presunto «sovvenzionamento incrociato» del settore non regolamentato con il settore regolamentato come elemento che determina la sussistenza dell’aiuto

La ricorrente lamenta in particolare che la Commissione non ha proceduto al calcolo obbligatorio della sovracompensazione, omettendo di verificare se le prestazioni pubbliche di compensazione abbiano superato i costi per i quali la compensazione era possibile.

5)

Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’art. 107, n. 1, TFUE — Errore manifesto nel metodo dell’importo di riferimento adottato in relazione agli oneri sociali tipici della concorrenza

La ricorrente contesta in particolare che, nel calcolo dei contributi sociali di datori di lavoro privati, tipici per la concorrenza, la Commissione ha tenuto conto dei contributi del lavoratore benché questi siano da imputarsi al reddito dei lavoratori e non ai contributi sociali a carico del datore di lavoro; inoltre, la Commissione avrebbe preso come importo di riferimento il livello (eccessivamente elevato) degli stipendi dei dipendenti anziché il livello retributivo delle imprese private tipico della concorrenza. Provvedendo alla necessaria correzione di entrambi gli errori, il presunto aiuto verrebbe meno del tutto.

6)

Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’art. 296, n. 2, TFUE — Carenza di motivazione

Infine, la decisione impugnata non sarebbe sufficientemente motivata.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’art. 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1).