24.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 282/31


Ricorso proposto il 22 luglio 2011 — Safa Nicu Sepahan/Consiglio

(Causa T-384/11)

2011/C 282/63

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Safa Nicu Sepahan (Isfahan, Iran) (rappresentante: avv. A. Bahrami)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare nulla e inesistente la voce n. 19 dell’allegato VIII del regolamento (UE) del Consiglio 25 ottobre 2010, n. 961, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 23 maggio 2011, n. 503, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 136, pag. 26);

dichiarare che il convenuto ha violato l’art. 265 TFUE in quanto non ha dato seguito alla richiesta di riesame della voce n. 19 presentata dal ricorrente in data 7 giugno 2011;

disporre la cancellazione del nome del ricorrente dall’elenco di sanzioni dell’UE;

concedere al ricorrente un risarcimento per un importo da determinarsi nel corso del presente procedimento, comunque non inferiore a EUR 2 000 000,00;

condannare il convenuto alle spese sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1)

Primo motivo, con cui si sostiene che il Consiglio ha commesso un errore manifesto di valutazione, poiché l’inserimento del nome del ricorrente nell’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive è errato, fuorviante, generico, incompleto e, di conseguenza, chiaramente illegale.

2)

Secondo motivo, con cui si afferma che il Consiglio ha manifestamente omesso di motivare l’inserimento del nome del ricorrente nell’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive.